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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21342/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense che, accogliendo il reclamo elettorale proposto dall'avv. Alessandro De Sanctis, aveva dichiarato l'ineleggibilità dell'avv. Carla Amadei alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti 2019/22 in quanto componente (dimissionaria) di una commissione d'esame; in conseguenza di ciò De Sanctis era stato proclamato al suo posto. La ricorrente deduceva, tra l'altro, che le dimissioni non avevano efficacia prima della designazione ministeriale del sostituto e che quindi l'incarico non era cessato alla data delle elezioni, per cui l'ineleggibilità non sussisteva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere, poiché nel frattempo è scaduta la consiliatura 2019/22 e sono stati proclamati i nuovi eletti 2023/26, per cui è venuto meno l'interesse alla decisione sul merito delle operazioni elettorali. La Corte ha altresì richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale e le Sezioni Unite secondo cui la causa di ineleggibilità prevista dall'art.47 co.6 L.247/2012 si applica a chi sia stato componente della commissione d'esame e partecipi alle elezioni immediatamente successive alla cessazione dell'incarico; ne consegue che è irrilevante ai fini decisionali discutere l'esatto momento di efficacia delle dimissioni (immediata o subordinata alla nomina del sostituto). Essendo la ricorrente «soccombente virtuale», la Corte ha disposto la condanna alle spese a suo carico.

Norme richiamate

  • art. 47 co. 6 L. 247/2012

    Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto

    La Corte e il CNF interpretano la norma nel senso che la causa di ineleggibilità opera con riferimento alla carica di componente della commissione d'esame assunta dopo la nomina e perdura fino alla tornata elettorale immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico; non è necessario discutere l'esatto momento di efficacia delle dimissioni.

  • previgente art. 22 co. 6 R.d.l. 27.11.1933 n. 1578 (richiamato)

    (…) Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. (…)

    La disposizione storica era in linea sostanziale con l'attuale art.47; la Corte la considera fonte interpretativa che conferma la continuità della previsione limiteria per ragioni di separazione funzionale e prevenzione di condizionamenti elettorali.

  • art. 12 delle Preleggi

    Invocato dalla ricorrente quale criterio ermeneutico per intendere 'cessazione dell'incarico' come effettivo compimento degli esami; la Corte non ha accolto tale interpretazione perché ritiene prevalente la ratio di prevenzione del condizionamento elettorale e l'interpretazione consolidata dal precedente giurisprudenziale.

  • art. 51 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una lettura restrittiva delle limitazioni al diritto di accesso alle cariche elettive; la Corte ritiene la limitazione legislativa compatibile con la ragionevolezza e le finalità di trasparenza e separazione funzionale.

  • art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ.

    Norma invocata a fondamento del motivo di cassazione (violazione di legge) ma la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 372 cod. proc. civ.

    Consente la produzione in sede di legittimità di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso; la Corte l'ha richiamata per ammettere la memoria con cui la ricorrente stessa ha posto la sopravvenuta scadenza della consiliatura.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezioni comuni, es. SSUU nn. 27769/20, 28383/20, 2606/21 e altre)

    Precedenti che chiariscono che l'ineleggibilità/incipiendola causa riguarda la tornata elettorale immediatamente successiva all'assunzione o alla cessazione dell'incarico e che, in caso di sopravvenuta scadenza dell'organo, il giudizio in Cassazione va dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere; le Sezioni Unite confermano l'interpretazione estensiva dell'art.47.

Massime di principio

  • Se, in pendenza di un ricorso avverso operazioni elettorali di un organismo collegiale, interviene la scadenza del mandato e l'elezione del nuovo organismo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere; la Corte di Cassazione può decidere così anche d'ufficio sulla base di documenti nuovi prodotti in sede di legittimità.
  • Ai fini dell'ineleggibilità prevista per i componenti delle commissioni d'esame (art.47 co.6 L.247/2012), rileva che l'interessato sia stato nominato e abbia assunto la qualità di componente: la causa di ineleggibilità opera rispetto alla tornata elettorale immediatamente successiva all'assunzione/cessazione dell'incarico, rendendo spesso irrilevanti discussioni sull'esatto momento di efficacia delle dimissioni.
  • Le limitazioni alla eleggibilità previste per assicurare separazione funzionale e prevenire condizionamenti sono considerate dalla giurisprudenza compatibili con la Costituzione e vanno interpretate in senso che privilegia la tutela della trasparenza e dell'eguaglianza della competizione elettorale.
  • Documenti sopravvenuti che dimostrano la perdita dell'interesse a proseguire il giudizio (es. verbali che attestano la proclamazione dei nuovi eletti) possono essere utilizzati in Cassazione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e determinare la regolazione delle spese sulla base della soccombenza virtuale.
  • Quando la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, le statuizioni non passate in giudicato dei gradi inferiori cadono e la Corte provvede direttamente al regolamento delle spese, tenendo conto della soccombenza virtuale.

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