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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19602/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di fallimento proposta dal curatore del fallimento di una società creditrice nei confronti di una società in accomandita semplice, deducendo un credito di oltre 82 mila euro. Il tribunale aveva rigettato la richiesta, ma la corte d'appello, in sede di reclamo ex art. 22, comma 4, l.fall., aveva accolto il reclamo e rimesso gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento della società debitrice. La società destinataria del provvedimento ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., sostenendo che la documentazione patrimoniale depositata dimostrava l'insussistenza di debiti complessivi superiori alla soglia di 500.000 euro; 2) violazione dell'art. 15 l.fall., deducendo che il credito azionato era inferiore a 30.000 euro, peraltro contestato, e che essa era a sua volta creditrice della società istante per circa 200.000 euro, già ammessi al passivo del fallimento di quest'ultima; 3) violazione dell'art. 5 l.fall., contestando l'accertamento dello stato di insolvenza compiuto dalla corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi perché ha ritenuto impugnato un provvedimento della corte d'appello che, in accoglimento del reclamo ex art. 22, comma 4, l.fall., si limita a rimettere gli atti al tribunale per la decisione sulla dichiarazione di fallimento. Tale decreto non ha natura decisoria né definitiva e quindi non è autonomamente ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. La tutela contro eventuali vizi del procedimento di reclamo o contro le valutazioni sulla fallibilità deve essere esercitata con l'impugnazione della successiva sentenza dichiarativa di fallimento, ove emessa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, in capo alla ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6 l.fall.

    ricorso ex art. 6 I.fall.

    norma richiamata quale base dell'originaria domanda di fallimento proposta dal curatore

  • art. 1, comma 2, lett. c), l.fall.

    debiti di importo complessivo superiore ad euro 500.000,00

    richiamato come parametro della non fallibilità per insufficienza del passivo complessivo

  • art. 15 l.fall.

    credito azionato ai sensi dell'art. 6 I.fall.

    richiamato in relazione ai presupposti e ai limiti di ammissibilità dell'istanza di fallimento

  • art. 5 l.fall.

    richiamato come norma sostanziale sul presupposto dell'insolvenza

  • art. 22, comma 4, l.fall.

    decreto della corte d'appello di rimessione degli atti al tribunale

    il decreto reso in sede di reclamo è qualificato come atto intermedio del procedimento, privo di decisorietà e definitività

  • art. 111 Cost.

    non è quindi ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.

    il ricorso ex art. 111 Cost. è escluso perché manca un provvedimento decisorio e definitivo

  • art. 18 l.fall.

    autonomamente impugnabile ex art. 18 I.fall.

    la successiva sentenza dichiarativa di fallimento è il provvedimento che incide sui diritti ed è oggetto di impugnazione propria

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    È sufficiente ... il rinvio all'insegnamento di questa Corte.

    consente una motivazione semplificata mediante richiamo al precedente consolidato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o erronea interpretazione

    formula del vizio denunciato dalla ricorrente nei singoli motivi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    pari a quello previsto per il ricorso

    parametro di quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il decreto della corte d'appello che, in sede di reclamo avverso la decisione sul fallimento, rimette gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento non ha natura decisoria né definitiva e non è autonomamente impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
  • Le eventuali doglianze relative ai vizi del procedimento di reclamo e alle valutazioni sulla fallibilità devono essere fatte valere contro la successiva sentenza dichiarativa di fallimento, che è il provvedimento idoneo a incidere sui diritti delle parti.
  • Quando il ricorso per cassazione investe un provvedimento privo di decisorietà e definitività, il ricorso va dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso e assenza di difese della parte intimata, il giudice di legittimità può non provvedere sulle spese; resta ferma, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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