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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17385/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma la valutazione della Corte di appello che aveva escluso il vincolo della continuazione tra i reati, ritenendo non integrato il medesimo disegno criminoso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, nell'interesse di Ermal Hysa, proponeva un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di ricettazione per cui si procede e altri reati già giudicati con sentenza n. 517 del 2023 della Corte di appello di Bologna. Sosteneva che il giudice di merito avrebbe omesso di riconoscere la continuità criminosa esterna, lamentando in sostanza che la motivazione sul punto fosse mancante o comunque viziata. La Corte di cassazione rilevava tuttavia che la censura riproduceva profili già dedotti in appello e già disattesi, e tendeva a contestare una valutazione rimessa al giudice di merito in tema di trattamento sanzionatorio, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del mero arbitrio o dell'illogicità manifesta. La Corte osservava inoltre che i giudici di appello avevano escluso il medesimo disegno criminoso valorizzando il differente contesto oggettivo e soggettivo dei reati, con motivazione ritenuta immune da vizi censurabili in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Il vincolo della continuazione richiede la riconducibilità dei reati a un medesimo disegno criminoso; la sua esclusione, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, è insindacabile in cassazione come apprezzamento di merito sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 606 c.p.p.

    La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione non può risolversi in una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, quando si contesta una valutazione di merito non arbitraria.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati integra una valutazione di merito, fondata sull'accertamento del medesimo disegno criminoso, e non è censurabile in cassazione se la motivazione del giudice territoriale è congrua e non manifestamente illogica.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già formulate in appello e già esaminate e respinte, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando il giudice di merito esclude la continuazione valorizzando la diversità del contesto oggettivo e soggettivo dei fatti, tale apprezzamento resta insindacabile in sede di legittimità, salvo il caso di motivazione meramente apparente, arbitraria o illogica.
  • La contestazione del trattamento sanzionatorio, se non accompagnata da puntuali censure di legittimità, non consente l'intervento della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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