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Sentenza

Sentenza n. 1964/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n.845/2025, pubblicata in data 19.12.2025, emessa dal Tribunale di Cuneo – Sezione Lavoro, notificata il 7 gennaio 2026 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Cuneo del 13 luglio 2025;

Giustizia amministrativa202601127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto le somme dovute per la carta docente relativa all’anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 845/2025, pubblicata il 19 dicembre 2025 e notificata al Ministero il 7 gennaio 2026, chiedendo il pagamento di € 500,00 per la carta docente relativa all’anno scolastico 2024/2025, oltre agli interessi legali dalla sentenza fino al saldo e alla rivalutazione monetaria. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero rispetto al giudicato. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza che risultasse contestato il mancato pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha verificato che la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, che era decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che l’omessa esecuzione non era contestata. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per provvedere al pagamento; il ricorrente deve comunicargli il proprio codice fiscale entro 7 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è ricompreso nel trattamento già percepito quale dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario. Disposta inoltre la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione inadempiente di eseguire il giudicato entro un termine determinato e può predisporre la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è stato ritenuto presupposto di rito per procedere all’ottemperanza del titolo nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

    La condanna alle spese può essere distratta in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non esegue un titolo giudiziale e il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 è decorso infruttuosamente, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme riconosciute dal titolo entro un termine specifico.
  • Per assicurare l’effettività dell’ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento, definendone il termine di intervento e gli adempimenti necessari.
  • Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico e connesse ai suoi compiti istituzionali non comportano un compenso aggiuntivo quando il trattamento è già ricompreso in quello percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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