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Sentenza

Sentenza n. 759/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del porto di pistola per difesa personale, seguito da un nuovo diniego adottato all'esito del riesame disposto in sede cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il primo diniego prefettizio e, con motivi aggiunti, il successivo diniego di riesame che annullava e sostituiva il precedente. Ha dedotto la violazione dell'art. 42 T.U.L.P.S., degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1, 3, 7, 10 e 10-bis l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, sviamento, irrazionalità, contraddittorietà e difetto di motivazione, oltre alla violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento. Secondo il ricorrente, la Prefettura aveva valutato in modo parcellizzato la situazione, attribuendo valore ostativo alla mancanza di denunce recenti o di partecipazione a procedimenti penali come testimone, senza considerare globalmente le concrete modalità della sua attività lavorativa, la custodia e l'impiego autorizzato di sostanze stupefacenti, gli allarmi notturni presso lo stabilimento, i versamenti di contanti, la situazione dell'abitazione isolata e i precedenti rinnovi del titolo. È stata inoltre dedotta l'omessa valutazione delle autorizzazioni ministeriali e degli allarmi notturni, nonché l'illegittimità del riesame, poiché la Prefettura non avrebbe svolto una nuova istruttoria e avrebbe eluso le indicazioni contenute nell'ordinanza cautelare. È stata infine censurata la mancata considerazione delle osservazioni presentate a seguito del preavviso di diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando il diniego originario e quello adottato all'esito del riesame. Il Collegio ha ribadito che il porto d'armi per difesa personale non costituisce un diritto generalizzato e che il rilascio o rinnovo è subordinato alla valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza circa il 'dimostrato bisogno' previsto dall'art. 42 T.U.L.P.S. Né la professione, né l'appartenenza alle Forze armate o di polizia, né i precedenti rinnovi sono, di per sé, decisivi; tuttavia, rilevano le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la specifica situazione personale del richiedente. Nel caso concreto, la Prefettura ha omesso una valutazione complessiva e ha erroneamente ritenuto che l'attività prevalente della società non comportasse l'impiego di sostanze stupefacenti, nonostante la documentazione camerale comprendesse anche attività coerenti con la preparazione di prodotti per analisi chimiche e le autorizzazioni ministeriali fossero state rilasciate nel tempo anche con riferimento al ricorrente quale persona qualificata e responsabile dell'attività autorizzata. Il TAR ha inoltre rilevato che le condizioni di rischio connesse all'attività professionale, alla custodia dei locali e alla situazione abitativa risultavano sostanzialmente immutate rispetto all'anno precedente, quando erano state ritenute rilevanti dalla stessa amministrazione. I criteri uniformi elaborati dalla Prefettura nel tavolo tecnico del gennaio 2025 non potevano essere applicati rigidamente né trasformarsi in automatismi ostativi, poiché le situazioni concrete possono non rientrare nelle casistiche predeterminate. Sussistono quindi difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, oltre alla carenza motivazionale. La censura relativa all'art. 10-bis l. n. 241/1990 è stata dichiarata assorbita, essendo stato comunque disposto e svolto il riesame. La Prefettura è stata ordinata a rideterminarsi entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, tenendo conto delle argomentazioni del TAR e dei principi sull'effetto conformativo e sul cosiddetto one shot temperato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 T.U.L.P.S.

    Il rilascio o rinnovo del porto d'armi per difesa personale è subordinato a una valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza sull'esistenza di un bisogno attuale, concreto e dimostrato; la valutazione deve considerare la specifica situazione del richiedente e le modalità concrete della sua attività.

  • artt. 1, 3, 7, 10 e 10-bis l. n. 241/1990

    I procedimenti autorizzativi disciplinati dal T.U.L.P.S. sono soggetti alle regole generali sul procedimento amministrativo, compresi gli obblighi di istruttoria, motivazione e considerazione degli apporti partecipativi; la censura relativa all'art. 10-bis è stata assorbita per effetto del riesame.

  • art. 19 d.P.R. n. 309/1990

    le autorizzazioni in questione sono personali e non cedibili; possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o, se si tratta di società, legale rappresentante sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali

    La titolarità e il ruolo di persona qualificata o legale rappresentante nell'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti costituiscono elementi rilevanti per valutare la concreta situazione di rischio, anche quando intervengano modifiche nella forma organizzativa dell'impresa.

Massime di principio

  • Il rilascio o il rinnovo del porto d'armi per difesa personale non costituisce un diritto generalizzato, ma richiede, ai sensi dell'art. 42 T.U.L.P.S., l'accertamento discrezionale di un bisogno attuale, concreto e dimostrato.
  • Nella valutazione del bisogno di portare un'arma non sono decisivi, isolatamente considerati, la categoria professionale del richiedente, il suo status di appartenente alle Forze armate o di polizia o il precedente rilascio del titolo; devono invece essere esaminate le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la situazione personale e abitativa del richiedente.
  • L'autorità di pubblica sicurezza deve svolgere una valutazione complessiva e non parcellizzata degli elementi dedotti dall'interessato; l'assenza di denunce recenti o di altri specifici indicatori predeterminati non può trasformarsi automaticamente in un motivo ostativo quando sussistano ulteriori circostanze concrete idonee a dimostrare un rischio attuale.
  • I criteri uniformi elaborati dall'amministrazione per l'esame delle domande di porto d'armi hanno funzione orientativa e non possono essere applicati in modo rigido o automatizzato, poiché devono essere adattati alla specificità delle situazioni concrete.
  • I procedimenti autorizzativi in materia di pubblica sicurezza sono soggetti ai principi generali della l. n. 241/1990: l'amministrazione deve acquisire e valutare gli elementi rilevanti, motivare adeguatamente la decisione e, in caso di riesame, conformarsi effettivamente alle indicazioni istruttorie e motivazionali del giudice.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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