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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22627/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato (artt. 110, 624, 625 n.2 e 7 c.p.) per aver sottratto prodotti da un centro commerciale (valore euro 168,40), troncandone i dispositivi antitaccheggio e occultandoli in una borsa. In cassazione deduceva un'unica doglianza: violazione di legge per mancato riconoscimento del legittimo impedimento derivante dalla sopravvenuta detenzione a partire dal 22 giugno 2022 (successiva alla notifica del decreto di citazione in appello). Sosteneva che la sua presenza era necessaria, almeno tramite collegamento audiovisivo, e che non era stata rinnovata la notifica del decreto di citazione come previsto dall'art. 156 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, non essendo stata tempestivamente richiesto il rito di trattazione orale in appello, l'impedimento per sopravvenuta detenzione dell'imputata sia irrilevante poiché fu la stessa a non chiedere la partecipazione al giudizio; pertanto il giudice non era tenuto a disporre un'audizione a distanza non tempestivamente richiesta. Ha inoltre precisato che non esisteva obbligo di rinnovare la notifica del decreto di citazione in appello una volta che questa era stata validamente perfezionata quando l'imputata era libera, atteso che l'art. 156 c.p.p. disciplina notifiche quando l'imputato si trovi in stato di detenzione al momento della notifica. A seguito dell'inammissibilità ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e, per colpa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 110, 624, 625 n.2 e 7

    Gli articoli sono stati applicati per configurare il reato di furto aggravato: concorso di persone (art.110) e fattispecie di furto (art.624) con aggravanti richiamate (art.625 n.2 e n.7) per il valore della refurtiva e l'uso/alterazione di dispositivi antitaccheggio

  • Codice di procedura penale, art. 156

    L'art.156 regola le notifiche all'imputato che al momento della notifica si trovi in stato di detenzione; la Corte ha interpretato che non impone il rinnovo di notifiche già perfezionate quando l'imputato era in libertà

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Precedenti (ex Sez.6 n.1167/2021 e Sez.3 n.32864/2022) affermano che, se non viene tempestivamente richiesta la trattazione orale nel giudizio di appello, gli impedimenti del difensore o dell'imputato risultano irrilevanti

Massime di principio

  • Se nel giudizio di appello non viene tempestivamente richiesta la trattazione orale, eventuali impedimenti sopravvenuti dell'imputato (es. detenzione) sono generalmente irrilevanti e non comportano nullità automatica
  • Il giudice non è obbligato a disporre l'audizione a distanza dell'imputato se tale misura non è stata tempestivamente richiesta
  • La notifica del decreto di citazione in appello perfezionata quando l'imputato era libero non richiede obbligatoriamente un successivo rinnovo se l'imputato viene incarcerato dopo la notifica; l'art.156 c.p.p. riguarda notifiche effettuate mentre l'imputato è già in detenzione
  • In assenza di atti processuali effettuati tempestivamente a tutela della partecipazione (es. richiesta di trattazione orale o richiesta di udienza a distanza), il ricorso per motivi connessi alla mancata partecipazione per sopravvenuto impedimento rischia di essere dichiarato inammissibile
  • Le conseguenze pratiche possono includere l'inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese e, in presenza di colpa, sanzioni economiche verso la Cassa delle ammende

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