Cassazione Penale, Ordinanza n. 17167/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito la corte territoriale, in riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il fatto contestato nell'ambito dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e ha rideterminato la pena. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, articolato in termini di vizio di motivazione e travisamento del fatto e delle risultanze processuali. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso si limita ad affermazioni apodittiche sulla sussistenza di violazioni di legge e vizi motivazionali, senza specifica indicazione delle ragioni di diritto, degli elementi di fatto e delle argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi, ritenendo violato l'art. 581, lett. c) e d), c.p.p. per mancata specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie oggetto del giudizio di merito è stata riqualificata come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, con conseguente rideterminazione della pena.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.
La mancanza di specificità e la genericità dei motivi determinano l'inosservanza dell'onere di deduzione richiesto per l'impugnazione.
La genericità dei motivi addotti costituisce causa di inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica puntuale e specifica alla decisione impugnata, con indicazione chiara delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le censure.
- La mera enunciazione di vizi di motivazione, violazioni di legge o travisamento del fatto, senza argomentazione e senza richiamo degli specifici dati processuali rilevanti, integra genericità dei motivi.
- La genericità dei motivi del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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