Cassazione Penale, Sentenza n. 34966/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I difensori hanno impugnato la sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione rispetto alla bancarotta fraudolenta distrattiva. In particolare hanno lamentato che la Corte d'appello non ha acquisito il verbale della denuncia per rapina (che l'imputato sostiene riguardasse beni di valore praticamente coincidente con l'importo distratto) ritenendolo non dirimente e sostenendo che l'imputato ne sarebbe comunque venuto in possesso prima del giudizio di primo grado. Inoltre la difesa ha chiesto che si tenesse conto delle condizioni psicofisiche dell'imputato al momento delle dichiarazioni (legate al trauma subito per la rapina) che avrebbero potuto influenzare la valutazione di contraddittorietà delle sue dichiarazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e legittima solo per prove sopravvenute o se la decisione appare viziata da lacune rilevanti che sarebbero state evitabili con l'assunzione della prova. Nel caso concreto la produzione del verbale di denuncia avrebbe soltanto attestato la presentazione della denuncia, non la sottrazione effettiva dei beni, e la difesa non ha specificato a quali beni l'atto si riferisse né ha fornito la necessaria specificità. La Corte ha inoltre precisato che i reati commessi il 17/10/2012 non sono prescritti, indicando i calcoli in base alle sospensioni subite (astensione difensiva e pandemia). Infine è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare
art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.
La norma è stata richiamata quale aggravante considerata nel giudizio di merito. La Corte ha confermato l'applicazione dell'aggravante nell'ambito della valutazione complessiva delle circostanze.
art. 173, comma 1 decreto attuativo codice procedura penale
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione del motivo di ricorso in cassazione: il motivo proposto è stato enunciato nei limiti di tale disposizione.
art. 606, comma 1, lett. d) codice procedura penale
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del vizio per mancata assunzione di prove in appello: la violazione di tale disposizione può sussistere solo se si tratta di prove sopravvenute o se la mancata rinnovazione ha prodotto lacune decisive nella motivazione.
art. 603, comma 3-bis codice procedura penale
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Citato come quadro normativo relativo ai limiti della rinnovazione istruttoria e ai vizi impugnabili in caso di riforma di assoluzione; non applicato direttamente al caso concreto ma richiamato per principio.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Richiamati ai fini del calcolo del termine di prescrizione, tenuto conto della pena ed eventuali interruzioni/sospensioni.
art. 616 codice procedura penale
Norma che dispone la condanna alle spese processuali: la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: spetta al giudice di merito valutare se esistono prove sopravvenute o lacune decisive nella motivazione che giustifichino l'integrazione probatoria
- La mera produzione di una denuncia penale non prova automaticamente l'avvenuta sottrazione di specifici beni attribuiti a bancarotta distrattiva; la difesa deve indicare con precisione il nesso tra l'atto di prova e i beni contestati
- In sede di cassazione le censure relative alla mancata acquisizione di prove devono dimostrare come l'omissione abbia inciso in modo manifesto sulla decisione e sulla motivazione per essere accolte
- Il termine di prescrizione si calcola tenendo conto di sospensioni e interruzioni previste dalla legge (anche per eventi come astensione difensiva o calamità/epidemia se riconosciute dalla giurisprudenza)
- La parte soccombente può essere condannata alle spese di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto il ricorso infondato comporta anche conseguenze economiche
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