Sentenza del 12/10/2016 n. 20527 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva chiesto il rimborso della tassa governativa sulle concessioni applicata agli abbonamenti di telefonia mobile intestati all'ente, sostenendo sia di essere esente in quanto ente costitutivo della Repubblica e titolare di funzioni pubbliche, sia che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 avesse eliminato il presupposto della tassa. L'Agenzia delle Entrate ha contestato entrambe le conclusioni, sostenendo che l'obbligo tributario fosse rimasto vigente in forza dell'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003 e che l'esenzione prevista per lo Stato non fosse estensibile agli enti locali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, respingendo il ricorso originario del Comune contro il silenzio-rifiuto sul rimborso. Ha stabilito che l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato la tassa governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile, poiché il relativo presupposto è stato sostanzialmente riprodotto dall'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003. Ha inoltre escluso che l'esenzione prevista per l'Amministrazione dello Stato possa essere estesa ai Comuni. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 21 della Tariffa allegata
Tassa sulla licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione
La disposizione continua a costituire il fondamento della tassa governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile, anche dopo l'evoluzione della disciplina delle comunicazioni elettroniche.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13-bis, comma 1
Esenzione a favore dell'Amministrazione dello Stato
L'esenzione è un'agevolazione fiscale di stretta interpretazione e non può essere estesa automaticamente ai Comuni o agli altri enti locali.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 160
Disciplina relativa alle stazioni radioelettriche e alle autorizzazioni per il servizio radiomobile
La norma ha mantenuto il presupposto sostanziale dell'obbligo tributario, sostituendo il precedente assetto fondato sulla licenza con il nuovo sistema autorizzatorio.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218, comma 1, lettera s)
Abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973
L'abrogazione della precedente norma sulle licenze non ha comportato l'abrogazione della tassa governativa, poiché la disciplina è stata sostanzialmente riprodotta nella normativa successiva.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 219
Dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato
La liberalizzazione del settore non può essere interpretata come causa di riduzione degli introiti tributari anteriormente percepiti.
D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, convertito dalla L. 28 marzo 2014, n. 50
Nozione di stazioni radioelettriche inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione
La norma interpretativa conferma che la disciplina delle stazioni radioelettriche comprende anche i telefoni cellulari e il servizio radiomobile terrestre.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2
Definizione delle amministrazioni pubbliche
La qualificazione di più soggetti come amministrazioni pubbliche non determina, da sola, una generale assimilazione ai fini delle agevolazioni fiscali; serve una specifica previsione legislativa.
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma che disciplina una licenza o un'autorizzazione non elimina automaticamente un tributo collegato a quella disciplina, se la normativa successiva conserva un presupposto sostanzialmente equivalente.
- Le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia dagli organi dello Stato ai Comuni o ad altri enti pubblici, salvo una previsione legislativa espressa.
- La natura pubblica o la finalità istituzionale dell'utilizzatore non sono sufficienti, da sole, a escludere l'obbligo tributario.
- Quando una tassa è collegata all'utilizzo di un servizio o di un'apparecchiatura soggetti ad autorizzazione pubblica, il passaggio da un sistema di concessione a uno di autorizzazione non determina necessariamente la cessazione del tributo.
- In situazioni analoghe occorre verificare la disciplina vigente e la continuità sostanziale del presupposto impositivo, oltre all'esistenza di una specifica norma di esenzione applicabile al soggetto interessato.
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