Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22690/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la responsabilità per furto aggravato, è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta aggravante dell'esposizione a pubblica fede, sostenendo che la relativa valutazione fosse errata. Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta non nel furto ma nell'insolvenza fraudolenta. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello, e il secondo motivo manifestamente infondato perché la condotta di rifornirsi di benzina a un distributore automatico senza pagare integra furto aggravato, in quanto realizza uno spossessamento invito domino approfittando dell'assenza di controllo.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Il mancato pagamento del carburante prelevato presso un distributore automatico è stato qualificato come condotta di sottrazione idonea a integrare il furto.

  • art. 625 c.p.

    È stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, come già affermato dal giudice di merito e non utilmente censurabile in cassazione nel caso concreto.

  • art. 641 c.p.

    La Corte ha escluso che la condotta potesse essere riqualificata come insolvenza fraudolenta, privilegiando la sussunzione nel furto aggravato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La condotta di chi si rifornisca di carburante presso un distributore automatico senza corrispondere il prezzo, approfittando dell'assenza di controllo, integra il furto, poiché realizza uno spossessamento invito domino della cosa mobile altrui.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza un effettivo confronto critico, questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito.
  • Quando la sottrazione avviene mediante approfittamento di un contesto di sostanziale assenza di sorveglianza su un bene esposto alla pubblica fede, può configurarsi l'aggravante corrispondente.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e il pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.