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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01162/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha rigettato la richiesta di revocazione della confisca di prevenzione relativa a beni ritenuti fittiziamente intestati alla ricorrente e riconducibili al coniuge proposto Luigi Tancredi. La ricorrente deduce: mancanza di specificazione, nel decreto genetico, della categoria di pericolosità prevista dall'art. 4 d.lgs. 159/2011; omessa valutazione della retroattività dell'applicazione del d.l. 92/2008 a immobili acquistati prima della sua entrata in vigore; omissione di valutazione di documenti e prove (dichiarazioni dei redditi, atti di vendita, dote, conteggi di spese e redditi propri) che dimostrerebbero la lecita provvista per gli acquisti; errori di fatto sulle date di ingresso del coniuge nelle società; richieste di sospensione dell'esecuzione dello sgombero mediante applicazione analogica dell'art. 612 c.p.p.; ulteriori censure di travisamento, illogicità della motivazione e violazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per cassazione e l'istanza di sospensione. Motivazione: la revocazione della confisca è rimessa a ipotesi tassative previste dall'art. 28 d.lgs. 159/2011 (nuove prove decisive, sentenze penali sopravvenute che escludono i presupposti, o decisioni basate su atti falsi); il ricorso tende a sollecitare un nuovo giudizio di merito o a contestare valutazioni probatorie già svolte senza allegare i presupposti tassativi richiesti; in sede di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3) e le critiche di mera motivazione o valutazione del fatto non sono deducibili in Cassazione salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente; il terzo intestatario può solo dimostrare l'effettiva titolarità dei beni e non può contestare i presupposti di applicazione della misura di prevenzione; l'istanza di sospensione è inammissibile perché non si può invocare per analogia l'art. 612 c.p.p. quando il d.lgs. 159/2011 (art. 45-bis) disciplina specificamente la materia e attribuisce all'Agenzia competenze per differire l'esecuzione. Conseguenze: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4

    Individua le categorie/criteri di "pericolosità" (lett. a) e b) citate nel ricorso). La censura riguardava la mancata indicazione, nel decreto genetico, della specifica categoria in cui il proposto era stato inquadrato.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, commi 2 e 3

    Disciplina l'obbligo di motivazione del decreto di prevenzione (comma 2) e stabilisce che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (comma 3). La Corte sottolinea che i vizi di mera motivazione non sono in via ordinaria deducibili in Cassazione.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28

    Elenca le ipotesi tassative per chiedere la revocazione della confisca: nuove prove decisive sopravvenute; sentenze penali sopravvenute che escludono i presupposti; provvedimenti motivati unicamente o determinante su atti falsi. Il ricorso è inammissibile perché non indica l'esistenza di tali ipotesi.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 45-bis

    Regola la liberazione degli immobili e delle aziende dopo la definitività della confisca e attribuisce all'Agenzia la competenza a disporre, revocabilmente, il differimento dell'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento. Per questo la Corte ritiene inammissibile la richiesta di sospensione fondata su analogia con l'art. 612 c.p.p.

  • art. 612 c.p.p.

    Norma processuale penale che disciplina la sospensione dell'esecuzione di provvedimenti giudiziari (richiamata in via analogica dalla ricorrente). La Corte esclude l'applicabilità analogica quando esiste una disciplina speciale nel d.lgs. 159/2011.

  • Corte costituzionale, n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla condanna alle somme a carico del ricorrente; la Corte osserva che la ricorrente non ha agito senza colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 30355 del 27/03/2025, Putignano; Sez. 5, n. 18000 del 14/02/2024, Cesarano; Sez. U. n. 33451 del 29/05/2014, Repaci)

    Precedenti interpretativi: Sezioni Unite hanno chiarito che il terzo può solo rivendicare la titolarità effettiva dei beni confiscati e non può contestare i presupposti applicativi della misura; inoltre orientamenti su limiti del ricorso in prevenzione e sui vizi di motivazione.

  • Corte EDU, sentenza Isaia c. Italia (25/9/2025) citata dalla difesa

    Citata dalla ricorrente per richiamare il principio che la confisca deve riguardare solo beni acquistati nel periodo di pericolosità e richiedere una motivazione rafforzata sul "nesso causale specifico"; la Corte di cassazione non ha ritenuto questa argomentazione idonea a rendere ammissibile il ricorso in mancanza delle condizioni di cui all'art. 28.

Massime di principio

  • La revocazione della confisca di prevenzione è ammessa solo nei casi tassativi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011: nuove prove decisive sopravvenute, sentenze penali sopravvenute che escludono i presupposti, o provvedimenti basati su atti falsi; senza tali elementi il rimedio è inammissibile.
  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge (art. 10, comma 3 d.lgs. 159/2011); censure meramente valutative o di apprezzamento probatorio non sono normalmente deducibili in Cassazione, salvo motivazione del tutto mancante o meramente apparente.
  • Il terzo formalmente intestatario di beni oggetto di confisca per fittizia intestazione può dedurre esclusivamente la propria effettiva titolarità dei beni e non può, in sede di revocazione proposta come terzo, contestare i presupposti della misura (pericolosità del proposto).
  • Per ottenere la sospensione dell'esecuzione di provvedimenti di sgombero o allontanamento non è possibile ricorrere per analogia all'art. 612 c.p.p. quando fonte normativa speciale (es. art. 45-bis d.lgs. 159/2011) disciplina la materia e affida competenze specifiche all'Agenzia; occorre quindi usare gli strumenti previsti dalla normativa speciale.
  • Se si dispone una nuova impugnazione, è essenziale allegare e dimostrare la sussistenza di elementi sopravvenuti atti a rientrare nelle ipotesi di revocazione; la semplice contestazione di valutazioni di merito o la produzione di documentazione già disponibile nel procedimento territoriale difficilmente supera l'ostacolo dell'inammissibilità.
  • In casi simili è preferibile verificare alternative procedurali: proporre ricorso avverso eventuali sentenze penali che hanno determinato i presupposti, chiedere all'Agenzia i provvedimenti di differimento previsti dall'art. 45-bis, o raccogliere e produrre nuove prove decisive nei termini e modi previsti dalla legge per non incorrere in inammissibilità.

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