Cassazione Penale, Sentenza n. 26535/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che rigettava la loro istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione relativo ad opere realizzate sul compendio immobiliare "Central Park Hotel Terme". Hanno dedotto principalmente: (i) violazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e vizio di motivazione per avere il giudice escluso la possibilità di ottenere un titolo abilitativo postumo (accertamento di conformità), nonostante la memoria difensiva, documentazione e un parere tecnico che sostenevano la sanabilità formale delle opere e un favorevole parere della Soprintendenza; (ii) mancata attivazione dei poteri istruttori ex art. 666, comma 5, c.p.p., chiesti per escutere tecnici e testi in ordine all'epoca e alla consistenza volumetrica delle opere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse adeguatamente motivato la decisione, richiamando il rigetto comunale dell'accertamento di conformità del 13/12/2022 e la scarsa chiarezza sulla misura dell'incremento volumetrico, dovuta alla stratificazione di interventi abusivi. È stato inoltre richiamato che il permesso in sanatoria e l'autorizzazione paesaggistica del 2017 risultavano collegati a una procedura di condono già disapplicata e quindi non dirimenti. La Corte ha ricordato il principio consolidato secondo cui la sanatoria idonea ad estinguere il reato urbanistico e a revocare l'ordine di demolizione è solo quella che soddisfa i requisiti di doppia conformità previsti dall'art. 36 (conformità sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda). La mancata attivazione di approfondimenti istruttori da parte del giudice non è censurabile in Cassazione se si tratta di dissenso valutativo sulle prove; pertanto i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36
L'art. 36 richiede la doppia conformità delle opere (al momento della realizzazione e al momento della domanda di sanatoria) per poter estinguere il reato urbanistico e precludere o revocare l'ordine di demolizione; la sentenza conferma che solo una sanatoria che soddisfa questi requisiti è efficace.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9
Prevede l'ordine di demolizione dell'opera abusiva; la Corte conferma che la revoca di tale ordine è possibile solo se sussiste la sanatoria conforme ai requisiti normativi (art. 36).
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44
Si riferisce alla fattispecie penale degli abusi edilizi; la sentenza richiama che la sanatoria può estinguere il reato solo se rispetta le condizioni di legge.
codice di procedura penale, art. 666, comma 5
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori integrativi (esame testi, perizie). La Corte ha ritenuto che la mancata attivazione di tali poteri, nel caso concreto, non costituisce vizio impugnabile in Cassazione quando si tratta di valutazione discrezionale delle prove.
codice di procedura penale, art. 616
Regola l'imposizione delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese in base a questa norma.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione delle ammende; la Corte di cassazione ha applicato una sanzione equitativa alla Cassa delle ammende ritenendo assente colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La sanatoria postuma volta ad estinguere il reato urbanistico e a revocare un ordine di demolizione è efficace solo se rispetta i requisiti di doppia conformità previsti dall'art. 36 d.P.R. 380/2001 (conformità sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda).
- Autorizzazioni o pareri rilasciati nell'ambito di procedimenti di condono successivamente disapplicati non sono decisivi per ottenere l'accertamento di conformità o la revoca della demolizione.
- Il rigetto amministrativo della domanda di accertamento di conformità (o la sua mancanza di prova inequivoca) pesa fortemente in giudizio; è quindi fondamentale ottenere e preservare provvedimenti amministrativi favorevoli validi e non viziati.
- In Cassazione non sono riesaminabili i meri dissensi valutativi sulle prove o le questioni di fatto; occorre che il ricorso evidenzi vizi di legittimità (es. violazione di norme processuali o manifesta illogicità) per essere ammissibile.
- Se si intende ottenere la revoca di un ordine di demolizione, è essenziale documentare con chiarezza la consistenza volumetrica delle opere e l'epoca di realizzazione (prove documentali o testimonianze credibili) per soddisfare i limiti quantitativi e temporali previsti dagli strumenti urbanistici.
- Richiedere l'attivazione di poteri istruttori del giudice dell'esecuzione (art. 666 c.p.p.) può essere utile, ma la mancata attivazione non sempre è impugnabile in sede di legittimità se la decisione si basa su una valutazione non manifestamente illogica delle prove.
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