Cassazione Civile, Ordinanza n. 33265/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava il riconoscimento dell'assegno sociale a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ottenuto in appello con condanna dell'ente al pagamento dei ratei maturati e degli interessi. La Corte d'appello aveva però compensato integralmente le spese del doppio grado, richiamando il diverso esito dei giudizi e la particolarità e complessità della questione, che aveva richiesto un recente intervento chiarificatore della Cassazione. La parte ricorrente ha impugnato soltanto il capo sulle spese, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché vizio di motivazione e violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che, a fronte dell'accoglimento della domanda dalla data amministrativa e della soccombenza dell'ente, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico di quest'ultimo secondo il principio di causalità; ha inoltre contestato la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione, ritenendo inconferente il richiamo al diverso esito dei giudizi e al recente intervento di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che il mero alterno esito dei due gradi non basta, da solo, a giustificare la compensazione delle spese, ma che nella specie la Corte territoriale aveva valorizzato anche la particolare complessità e obiettiva incertezza della questione, effettivamente oggetto di recente intervento chiarificatore della Cassazione. Ha quindi ritenuto legittima la compensazione integrale delle spese del doppio grado ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e ha rigettato il ricorso. Ha inoltre dato atto, senza porre spese in ragione della dichiarazione di esenzione reddituale, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro della regola della soccombenza sulle spese, invocata dalla ricorrente
consente la compensazione delle spese, nel testo applicabile ratione temporis, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; tra esse può rientrare l'obiettiva incertezza sulla questione controversa
indicata come norma di riferimento per la denuncia di violazione di legge nel ricorso per cassazione
richiamata dalla ricorrente per il vizio motivazionale
art. 111, comma 6, Cost.
invocato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la carenza di motivazione della sentenza impugnata
richiamato per escludere la liquidazione delle spese in presenza di dichiarazione di esenzione reddituale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
impone di dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
ha riformulato l'art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis
richiamata in relazione alla disciplina del contributo unificato
Cass. S.U. n. 4315/2020
richiamata per gli effetti dell'atto dovuto relativo al raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite non può essere giustificata dal solo alterno esito dei gradi di giudizio; occorre una motivazione che dia conto di ulteriori gravi ed eccezionali ragioni.
- Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, la nozione di gravi ed eccezionali ragioni è elastica e può comprendere la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso.
- Per valutare l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale o di un'incertezza rilevante ai fini della compensazione delle spese, il momento di riferimento è quello dell'insorgenza della controversia.
- La recente necessità di un intervento chiarificatore della Corte di cassazione su una questione particolarmente complessa può integrare valida ragione di compensazione delle spese.
- In cassazione, la censura sulla regolazione delle spese è infondata se la sentenza impugnata esplicita una motivazione non meramente apparente e supportata da ragioni astrattamente riconducibili all'art. 92 c.p.c.
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