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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1295/2020 del 22/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia riguarda imposte di registro, ipotecaria e catastale relative a una compravendita stipulata a Siracusa nel 1992. Il compratore aveva chiesto la registrazione in sospensione delle imposte, avvalendosi delle misure previste per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia. I giudici di merito avevano dichiarato decaduta l’Amministrazione dalla pretesa fiscale: hanno ritenuto che il tributo dovesse essere pagato entro il 15 dicembre 2002 e che da tale data decorresse il termine triennale per richiederlo, poiché i contribuenti non avevano chiesto la rateizzazione. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, con sentenza depositata il 1° aprile 2014, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 76, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 138 della L. n. 388/2000, sostenendo che il comma 3 di quest’ultimo articolo consentisse il recupero delle somme non versate entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata, anche senza che i contribuenti avessero optato per la rateizzazione; ha quindi assunto che gli avvisi di liquidazione notificati il 18 e il 19 dicembre 2009 fossero tempestivi. In subordine, i contribuenti avevano osservato che il termine del comma 3 riguardava l’esecutività dei ruoli e non la notifica degli avvisi di liquidazione. Con il secondo motivo l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., deducendo che la CTR non avesse considerato le proprie allegazioni e avesse errato nella valutazione delle prove.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha stabilito che la disciplina speciale dell’art. 138, comma 3, della L. n. 388/2000 opera soltanto quando il contribuente abbia aderito alla regolarizzazione prevista dai commi 1 e 2: l’adesione richiede il versamento dell’intero importo, oppure della prima rata, entro il 15 dicembre 2002. Non è necessaria un’istanza, ma, in assenza di qualsiasi pagamento entro quella data, la regolarizzazione non si perfeziona e non si applica il termine speciale per la riscossione dei ruoli insoluti. Per i crediti in questione, il termine triennale di decadenza decorreva dal 15 dicembre 2002, in ragione del differimento legale del termine per adempiere. Il secondo motivo è stato respinto perché la CTR aveva esaminato e riportato gli argomenti dell’Agenzia, pur disattendendoli, e i fatti erano incontestati, richiedendo soltanto una valutazione giuridica; non risultavano quindi violazioni delle regole processuali invocate. L’Agenzia è stata condannata a rifondere ai controricorrenti le spese, liquidate in Euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, con distrazione in favore del loro difensore. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 131/1986

    L’Amministrazione finanziaria potrà dunque attivarsi azionando la propria potestà impositiva che, come sopra evidenziato, per i crediti derivanti dall’imposta di registro (e dalle connesse imposte catastali e ipotecarie), deve essere esercitato entro tre anni, che decorrono, a seguito del differimento ex lege del termine per adempiere del contribuente, a partire dal 15 dicembre 2002 (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6137 del 30/03/2016).

    Per i crediti da imposta di registro e dalle connesse imposte catastali e ipotecarie, il termine triennale per l’esercizio della potestà impositiva decorre dal 15 dicembre 2002, data entro cui il contribuente poteva adempiere in base al differimento previsto dalla disciplina speciale.

  • art. 138, commi 1, 2 e 3, L. n. 388/2000

    Pertanto, se il contribuente non provvede ad effettuare nessun pagamento entro il 15 dicembre 2002, nè totale nè mediante versamento di una prima rata, deve escludersi che egli abbia aderito alla regolarizzazione. In questo caso, in base alla giurisprudenza sopra richiamata, non può ritenersi applicabile la disciplina prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3.

    La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento integrale entro il termine oppure, in caso di rateazione, con il versamento della prima rata entro la stessa data. Il termine speciale per rendere esecutivi i ruoli relativi alle somme insolute presuppone l’adesione alla regolarizzazione e non si applica se non è stato effettuato alcun pagamento.

  • art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    La norma in esame si pone in rapporto di specialità con le previsioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 o nel D.L. n. 106 del 2005, art. 1 (conv., con modif., in L. n. 156 del 2005), riguardanti i termini previsti a pena di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, e consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla riscossione mediante il ricorso alle cartelle di pagamento, purchè i ruoli siano resi esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata.

    Per i contribuenti che abbiano aderito alla regolarizzazione rateale, l’art. 138, comma 3, della L. n. 388/2000 detta una disciplina speciale rispetto ai termini ordinari relativi alla cartella di pagamento: i ruoli devono essere resi esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata.

  • art. 1 D.L. n. 106/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 156/2005

    La norma in esame si pone in rapporto di specialità con le previsioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 o nel D.L. n. 106 del 2005, art. 1 (conv., con modif., in L. n. 156 del 2005), riguardanti i termini previsti a pena di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, e consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla riscossione mediante il ricorso alle cartelle di pagamento, purchè i ruoli siano resi esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata.

    La disposizione è richiamata quale parte della disciplina ordinaria dei termini di decadenza per la notifica della cartella, rispetto alla quale l’art. 138, comma 3, della L. n. 388/2000 opera come disciplina speciale nei casi di regolarizzazione rateale.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Nessuna violazione delle regole di riparto dell’onere di allegazione e di prova risulta poi ravvisabile, essendo incontestati i fatti oggetto di giudizio, suscettibili solo di valutazione giuridica.

    Non sussiste violazione delle regole processuali di allegazione e prova quando i fatti rilevanti sono incontestati e la controversia richiede soltanto una loro valutazione giuridica.

Massime di principio

  • La disciplina di recupero prevista dall’art. 138, comma 3, della L. n. 388/2000 per le somme insolute presuppone l’adesione del contribuente alla regolarizzazione prevista dai commi precedenti. L’adesione si manifesta con il pagamento integrale entro il termine stabilito oppure, in caso di rateazione, con il versamento della prima rata entro quel termine; non è necessaria una preventiva istanza.
  • Se entro il termine fissato per la regolarizzazione non viene effettuato alcun pagamento, non si applica il termine speciale per rendere esecutivi i ruoli previsto dal comma 3, né tale disposizione può far rivivere obbligazioni tributarie per le quali l’Amministrazione sia già decaduta dall’azione di riscossione.
  • Quando non vi sia stata adesione alla regolarizzazione, il termine triennale per richiedere l’imposta di registro e le connesse imposte catastali e ipotecarie decorre, in conseguenza del differimento legale del termine per adempiere, dal 15 dicembre 2002.
  • La censura relativa alle regole di allegazione e valutazione delle prove non è fondata quando la sentenza impugnata abbia esaminato gli argomenti della parte e i fatti rilevanti siano incontestati, restando da compiere soltanto una valutazione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiDecadenza

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