Cassazione Civile, Ordinanza n. 41907/2021 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Gli eredi di un correntista deceduto hanno convenuto la banca chiedendo l’accertamento dell’illegittimità di alcuni addebiti per complessivi euro 2.956,50 effettuati sul conto corrente del loro dante causa e la restituzione delle somme. Gli addebiti derivavano dal pagamento, da parte della banca quale terzo pignorato in una procedura esecutiva presso terzi, di importi corrisposti ai creditori del correntista dopo la notificazione di atti di precetto fondati su ordinanze di assegnazione delle somme pignorate. Secondo gli attori, la banca aveva versato somme eccedenti quelle effettivamente assegnate e poi aveva illegittimamente riversato tali importi sul conto del debitore. Il Giudice di pace ha rigettato la domanda; il Tribunale ha confermato il rigetto, pur correggendo la motivazione, ritenendo che le spese di precetto non fossero dovute secondo un orientamento della Cassazione formatosi solo dal 2016 e che, quindi, mancasse la colpa della banca per i pagamenti eseguiti nel 2012-2013. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: la violazione delle norme sul contratto di conto corrente e sull’adempimento, l’erronea applicazione dei principi sulla ripetizione e sulla responsabilità contrattuale, l’errata affermazione che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. non fosse titolo esecutivo nei confronti del debitore e l’apparente/contraddittoria motivazione della sentenza d’appello, oltre alle statuizioni sulle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi e il quinto, assorbito il quarto. Ha affermato che la controversia non riguardava una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., bensì l’illegittimità di addebiti sul rapporto di conto corrente e la conseguente ripetizione delle somme indebitamente addebitate. Ha inoltre chiarito che, nel caso di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. notificata al terzo pignorato con il precetto, le eventuali spese di precetto e di esecuzione restano a carico del creditore intimante e non possono essere addebitate al debitore esecutato, salvo quanto espressamente previsto nell’ordinanza di assegnazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, perché verifichi quali somme fossero effettivamente assegnate ai creditori e dichiari illegittimo l’addebito di ogni importo eccedente. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
invocato come parametro di validità della motivazione; la Corte ha ritenuto fondata la censura di motivazione solo in quanto il giudice di merito aveva applicato norme non pertinenti e tratto conseguenze giuridiche errate.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ha accolto la censura nei limiti in cui la motivazione del tribunale si fondava su un percorso giuridico erroneo.
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto non pertinente il tema della colpa rispetto a una domanda di ripetizione di indebito e di illegittimità dell’addebito in conto corrente.
richiamato dai ricorrenti; la Corte ha ricondotto la domanda al rapporto contrattuale di conto corrente, escludendo però che il ragionamento del giudice di merito potesse ruotare sulla colpa in termini aquiliani.
richiamato dai ricorrenti; nel testo non emerge una specifica interpretazione, se non il suo uso a sostegno della qualificazione contrattuale della pretesa.
la Corte ha ribadito che, nel caso di pagamento integrale tempestivo delle somme dovute al creditore assegnatario, le spese di precetto e quelle funzionali all’intimazione restano a carico del creditore intimante; se il pagamento è solo parziale o non tempestivo, esse possono essere ripetute nei limiti necessari.
richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova; la Corte ha evidenziato che la domanda andava decisa sulla legittimità degli addebiti e non sulla prova della colpa della banca in responsabilità extracontrattuale.
l’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi di questa norma ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato e consente la notifica al terzo anche unitamente al precetto, ma non autorizza l’addebito al debitore esecutato di somme ulteriori rispetto a quelle espressamente assegnate.
citato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
citato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione mancante o contraddittoria.
la Corte ha escluso che la controversia dovesse essere sussunta nell’illecito extracontrattuale, trattandosi invece di rapporto di conto corrente e di ripetizione di somme indebitamente addebitate.
Massime di principio
- Quando il cliente agisce per far accertare l’illegittimità di addebiti sul conto corrente e per ottenere la restituzione delle somme, la controversia va risolta come vicenda del rapporto contrattuale e/o di ripetizione di indebito, non come azione di responsabilità aquiliana: in tale schema la colpa dell’intermediario non è l’elemento decisivo.
- Nel pignoramento presso terzi, l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. vincola il terzo pignorato nei limiti delle somme espressamente assegnate; non possono essere trasferiti al debitore esecutato costi ulteriori, salvo specifica previsione nel provvedimento.
- Le spese di precetto e di esecuzione restano, di regola, a carico del creditore intimante quando il debitore/terzo provvede tempestivamente all’integrale pagamento di quanto dovuto; se il pagamento è tardivo o parziale, tali spese possono essere recuperate nei limiti necessari al soddisfacimento delle somme non tempestivamente corrisposte.
- La successiva stabilizzazione giurisprudenziale di un principio non ne limita l’applicazione ai soli fatti successivi, quando la regola sia già desumibile dalle norme vigenti: il giudice deve applicare il principio di diritto corretto alla fattispecie concreta.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto su norme o categorie giuridiche non pertinenti alla domanda proposta, la motivazione risulta viziata e la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame della legittimità degli addebiti secondo la corretta qualificazione della pretesa.
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