Cassazione Penale, Sentenza n. 775/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento che aveva applicato a Milan la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione per il reato di evasione (art. 385, commi 1 e 3 c.p.), sostenendo che il bilanciamento operato dal Tribunale fosse illegittimo perché aveva fatto prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva qualificata reiterata infraquinquennale. Secondo il ricorrente ciò avrebbe violato il divieto richiamato (art. 69, comma 4 c.p.), determinando una pena risultante illegale perché inferiore al minimo edittale applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso in materia di patteggiamento è ammissibile in cassazione solo se la pena applicata è "illegale" (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) e ha precisato che per "pena illegale" si intende quella diversa per specie da quella prevista o quantificata al di fuori dei limiti edittali. Ha ritenuto che nella vicenda la pena concordata fosse effettivamente inferiore al minimo edittale applicabile al reato contestato e che il corretto bilanciamento delle circostanze avrebbe dovuto, al più, neutralizzare la recidiva senza consentire una base di partenza al di sotto di un anno di reclusione. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio sul patteggiamento e la determinazione concordata della pena; quadro procedurale entro cui si inserisce il controllo di legittimità.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento è ammesso soltanto quando la pena applicata sia "illegale".
art. 385, commi 1 e 3, cod. pen.
Norma che punisce il reato di evasione e fissa i relativi limiti edittali; nella vicenda la Corte ha ritenuto che i limiti edittali non consentivano la pena risultante dal patteggiamento.
Regola la recidiva qualificata (reiterata infraquinquennale) e il suo effetto sanzionatorio; la Corte considera che la recidiva qualificata non può essere semplicemente annullata da attenuanti generiche in modo da violare i limiti edittali.
Norma richiamata dal ricorrente come ostativa al modo di bilanciare le circostanze; la contestazione verte sul divieto di utilizzare il criterio di bilanciamento in modo da far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva qualificata con esito sotto il minimo previsto.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo se la pena è "illegale" nel senso tecnico (diversa per specie o fuori dai limiti edittali); errori di argomentazione non bastano di per sé.
- Il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva qualificata deve rispettare i limiti edittali: non è ammissibile concordare o motivare una pena che, pur coerente nel percorso argomentativo, conduca a un risultato sotto il minimo stabilito dalla legge.
- Se la recidiva qualificata è contestata e rilevante, il giudice deve operare il bilanciamento in modo da neutralizzarne gli effetti senza però permettere che la pena finale ricada al di sotto del minimo edittale applicabile.
- Se l'accordo conduce a una pena ritenuta illegale per essere inferiore al minimo, la Corte di cassazione può annullare la sentenza di patteggiamento e disporre l'ulteriore corso del procedimento presso il giudice competente.
- Per difensori e pubblici ministeri: prima di concordare una pena in patteggiamento verificare sempre la coerenza con i limiti edittali e documentare adeguatamente il bilanciamento tra circostanze per evitare rischi di impugnazione per illegittimità della pena.
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