Cassazione Civile, Ordinanza n. 35558/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria emesso in relazione a presunti crediti per annualità d'imposta dal 2000 al 2003. In primo grado il ricorso era stato accolto perché il concessionario non si era costituito e non era stata ritenuta provata la notificazione delle cartelle sottese. In appello, la contribuente aveva eccepito che la notificazione dell'atto di appello fosse nulla o inesistente perché eseguita presso il suo domicilio anziché presso il difensore costituito nel primo grado, con conseguente inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 330 c.p.c. La CTR ha tuttavia accolto l'impugnazione del concessionario, dichiarando inammissibile il ricorso originario per difetto di giurisdizione, ritenendo che l'iscrizione ipotecaria si riferisse a crediti di natura non tributaria. In Cassazione la contribuente ha dedotto la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando che la CTR non avrebbe potuto superare il vizio di notificazione dell'appello e che, quindi, avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilità.
La decisione
Prima dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, poi accettato dalla controricorrente. La Corte ha affermato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia produce effetti processuali anche senza accettazione della controparte; l'accettazione rileva solo per le spese. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha compensato integralmente le spese di lite. Ha inoltre richiamato il principio per cui il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La ricorrente lo invoca per denunciare la nullità della sentenza derivante dalla asserita nullità della notificazione dell'atto di appello.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'appello avrebbe dovuto essere notificato al procuratore costituito nel giudizio di primo grado e non presso il domicilio della parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ribadisce che la norma sul raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce effetti processuali autonomi e determina l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte; l'accettazione della parte intimata rileva soltanto ai fini delle spese.
- La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse all'impugnazione.
- La previsione del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e di stretta interpretazione, sicché non è applicabile per analogia ai casi di rinuncia al ricorso per cassazione.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la regolazione delle spese può essere effettuata con compensazione, ove ne ricorrano i presupposti e in conformità alla volontà delle parti.
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