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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08400/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio in cui era stata accertata l’illegittimità della messa in CIGS della lavoratrice per il periodo gennaio 2013-giugno 2016, con condanna solidale della società datrice al risarcimento del danno. La lavoratrice ha poi agito sostenendo che, in esecuzione di quella pronuncia, le fosse stata pagata una somma inferiore a quella dovuta perché non erano state considerate alcune voci retributive di fonte contrattuale e non era stata effettuata la contribuzione previdenziale e assistenziale; chiedeva quindi ulteriori importi e la regolarizzazione della posizione contributiva. La Corte d’appello aveva riformato solo in parte la decisione di primo grado, rideterminando il credito in misura inferiore a quella domandata e dichiarando inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva verso l’INPS. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per omessa esposizione dei motivi di diritto e erroneo rigetto dell’appello sul punto; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme in tema di contribuzione previdenziale sulle retribuzioni piene durante la CIGS, sostenendo che le somme dovute avessero natura retributiva imponibile e che la domanda contributiva fosse fondata; 3) omesso esame del mancato pagamento di indennità per festività coincidenti con sabato/domenica e festività soppresse, lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto insufficienti le allegazioni; 4) violazione del CCNL SMI sulla posta B relativa agli importi per la contrattazione aziendale, assumendo che tali somme dovessero comunque essere corrisposte anche in assenza di contrattazione aziendale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, poiché il vizio di rito era dedotto contro una decisione sfavorevole anche nel merito e non ricorreva alcuna ipotesi di rimessione al primo giudice. Ha respinto il secondo motivo: nella parte motivazionale lo ha dichiarato inammissibile perché non rispettoso dell’attuale art. 360, n. 5, c.p.c.; nella parte di violazione di legge lo ha ritenuto infondato, perché la censura non si confrontava con la ratio della sentenza d’appello, che non negava in astratto la imponibilità contributiva delle somme, ma escludeva che, nel caso concreto, vi fosse un giudicato opponibile all’INPS idoneo a fondare la pretesa contributiva. Ha respinto il terzo motivo perché la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto generiche e insufficienti le allegazioni sui giorni festivi lavorati, salvo la sola giornata del 2 giugno espressamente indicata e infatti riconosciuta. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per mancata specifica indicazione e produzione del contratto collettivo, requisito necessario quando la censura dipende dall’interpretazione di disposizioni collettive. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione deve indicare un fatto storico decisivo, il dato processuale da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la ragione della sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando una sentenza di merito ha deciso anche sul fondo, i vizi di rito possono essere fatti valere in cassazione solo se, ove accolti, determinerebbero la rimessione della causa al primo giudice.
  • La deduzione di diritti fondati sul contratto collettivo richiede la specifica indicazione e produzione del testo contrattuale rilevante, non essendo sufficiente il mero richiamo della clausola.
  • L’allegazione di crediti per indennità o maggiorazioni retributive richiede la puntuale indicazione dei presupposti fattuali specifici, non essendo sufficiente un’affermazione generica di svolgimento continuativo dell’attività lavorativa in determinate giornate.
  • La domanda contributiva verso l’ente previdenziale non può essere accolta in assenza di un titolo o giudicato opponibile all’ente stesso, specie quando esso non abbia partecipato al giudizio presupposto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiImpugnazioniProve
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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