Cassazione Civile, Ordinanza n. 26468/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c., disponendo che non vi fosse pronuncia sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 si applica solo ai casi di rigetto o inammissibilità, non anche all’estinzione.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguardava un rapporto di lavoro privato e, in appello, la Corte territoriale aveva rigettato l’appello principale del lavoratore e, accogliendo quello incidentale della società cooperativa agricola, aveva condannato quest’ultima al pagamento di euro 1.200,63 oltre accessori. Contro tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nelle more del giudizio depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, poi accettata dalla controparte.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
consente la riserva della motivazione in camera di consiglio
la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del processo
in caso di estinzione il giudice non provvede sulle spese, secondo quanto disposto nella decisione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato è previsto solo per rigetto o inammissibilità, non per l’estinzione del processo
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del processo.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, il giudice non deve statuire sulle spese di lite, salvo diversa disciplina espressamente applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, essendo limitato dalla legge ai soli esiti di rigetto o inammissibilità.
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