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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33697/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui era stata inflitta la pena di un anno e dieci mesi di reclusione e, in aggiunta, le pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità a esercitare uffici direttivi per anni dieci) per reati di bancarotta (fraudolenta distrattiva, documentale e bancarotta impropria) in relazione al fallimento della società "Dampin s.r.l.". Il primo motivo deduceva errore nella determinazione della durata delle pene accessorie (avrebbero dovuto essere applicate per la stessa durata della pena principale concordata). Il secondo motivo deduceva l'erronea applicazione dell'art. 445 c.p.p., sostenendo che, essendo la pena principale inferiore a due anni, non potevano essere applicate pene accessorie interdittive o inabilitanti a seguito del patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il secondo motivo. Ha affermato che l'applicazione delle pene accessorie previsto dall'ultimo comma dell'art. 216 della legge fallimentare è stata effettuata in violazione dell'art. 445 c.p.p., il quale esclude l'applicabilità di pene accessorie interdittive o inabilitanti per i patteggiamenti con pena non superiore a due anni, salvo le eccezioni espressamente indicate (comma 1-ter richiamato, relativo a reati contro la pubblica amministrazione e all'art. 317-bis). La Corte ha ritenuto che l'art. 216 della legge fallimentare non prevale sull'art. 445 c.p.p. e, assorbito il primo motivo, ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alle pene accessorie, eliminandole. La pena principale di un anno e dieci mesi è rimasta confermata.

Norme richiamate

  • art. 444 codice di procedura penale

    Norma che disciplina il patteggiamento (definizione del procedimento e effetti). Nel caso, la sentenza impugnata è stata pronunciata in adesione al patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; la Corte non contesta l'utilizzo del patteggiamento, ma l'applicazione di pene accessorie in contrasto con l'art. 445 c.p.p.

  • art. 445 codice di procedura penale

    Stabilisce che non possono essere applicate pene accessorie di natura interdittiva o inabilitativa in caso di patteggiamento quando la pena concordata non supera i due anni di reclusione, salvo le eccezioni espressamente indicate (comma 1-ter). È la norma prevalente rispetto a eventuali disposizioni che vorrebbero imporre automaticamente accessorie per taluni reati quando la pena principale è <= 2 anni.

  • art. 216 legge fallimentare

    Prevede, tra l'altro, talune pene accessorie per i reati fallimentari. La Corte ha ritenuto che tale disposizione non sia norma speciale che possa derogare all'art. 445 c.p.p.; quindi non legittima l'applicazione di pene accessorie in difformità dall'art. 445 quando il patteggiamento comporta pena non superiore a due anni.

  • art. 317-bis codice penale

    Norma che prevede specifiche pene accessorie per reati contro la pubblica amministrazione; richiamata da art. 445 c.p.p. comma 1-ter come eccezione alle limitazioni sull'applicabilità delle pene accessorie nei patteggiamenti. La Corte sottolinea che solo le ipotesi espressamente previste costituiscono eccezione.

  • art. 620, comma 1, lett. l, codice di procedura penale

    Consente alla Corte di Cassazione, in sede di annullamento, di provvedere direttamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio; qui la Corte ha eliminato le pene accessorie senza rinvio, avvalendosi della predetta facoltà.

Massime di principio

  • Quando un imputato definisce il processo con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e la pena concordata è pari o inferiore a due anni di reclusione, non possono essere applicate pene accessorie interdittive o inabilitanti salvo le eccezioni espressamente previste dall'art. 445 c.p.p. (comma 1-ter).
  • La previsione di pene accessorie in una disposizione speciale (es. art. 216 legge fallimentare) non prevale automaticamente sull'art. 445 c.p.p.; bisogna verificare se la norma speciale condivide l'eccezione o se viene comunque disapplicata dalla regola processuale di carattere generale.
  • Se il giudice applica accessorie in violazione dell'art. 445 c.p.p., la Cassazione può annullare tali accessorie e, nei limiti della propria competenza (art. 620 c.p.p.), eliminarle senza rinvio lasciando ferme le altre statuizioni penalmente rilevanti.
  • In fase di negoziazione del patteggiamento è importante specificare espressamente l'accordo sulle pene accessorie e verificare la compatibilità con l'art. 445 c.p.p.; se il patteggiamento porta a pena <= 2 anni, il difensore deve sollevare tempestivamente l'eccezione in caso di imposizione di accessorie.
  • Le questioni relative alla durata delle pene accessorie (es. applicazione per anni dieci anziché pari alla pena principale) diventano irrilevanti se l'applicazione stessa è preclusa per violazione dell'art. 445 c.p.p.; in tal caso il motivo relativo alla durata è assorbito.

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