Cassazione Penale, Sentenza n. 22312/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 28/11/2024 che confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro (ordinanza 14/10/2024). Il ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, contestando l'identificazione sulla base di due intercettazioni e sostenendo l'esistenza di tre figli e tre vetture intestate al padre (quindi incertezza sull'utilizzatore della Nissan Juke e sul fatto che il riferimento fosse proprio a lui); (2) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; (3) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari (necessità e proporzione della custodia). Inoltre contesta che la partecipazione all'associazione sia stata desunta dal solo reato-fine (capo 45).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti diretta da Vincenzo Pulice e Domenico Cracolici e l'intervento operativo del ricorrente, sulla base di un consistente quadro indiziario composto da intercettazioni, servizi di osservazione, controllo e pedinamento e sequestri (tra cui il ritrovamento di 60 kg di marijuana nei capannoni di Vruca e la produzione di 28 kg nella serra di Corazzo). Sull'identificazione l'apprezzamento delle intercettazioni è questione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità, e il ricorrente non ha fornito elementi alternativi concreti. Il motivo relativo all'aggravante è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse poiché le esigenze cautelari erano comunque ritenute sussistenti anche a prescindere dalla presunzione connessa all'aggravante (art. 275, comma 3 c.p.p.). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (in via equitativa), non essendosi ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma richiamata come titolo di reato (violazioni relative al traffico di sostanze stupefacenti) per il capo 2; utilizzata quale fattispecie di riferimento per l'imputazione di fatti relativi a traffico/coltivazione.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Richiamata in relazione ad alcune contestazioni (capo 50) e ad altre imputazioni; la Corte ha confermato l'annullamento solo nella parte in cui tale articolo era stato erroneamente contestato in un capo, mantenendo le altre contestazioni fondate.
Codice penale, art. 416-bis, comma 1
Aggravante per associazione mafiosa o forme assimilate; la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'aggravante sia stata impugnata senza interesse in cassazione (per l'effetto speciale), poiché le esigenze cautelari erano dimostrate anche senza la presunzione connessa all'aggravante.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Citato in relazione alla presunzione relativa connessa all'aggravante: la Corte osserva che tale presunzione può incidere sulla misura cautelare, ma nel caso concreto le esigenze cautelari erano provate a prescindere dalla presunzione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; disposizione procedurale sui provvedimenti esecutivi della sentenza.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in punto di criteri di valutazione della condanna pecuniaria per inammissibilità: la Corte tiene conto che l'atto non sia stato presentato con colpa nel determinare l'importo equitativo a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- L'apprezzamento del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto: in Cassazione sono sindacabili solo i vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione del giudice di merito.
- La partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche sulla base del coinvolgimento in un solo reato-fine, se la condotta e il ruolo dell'agente mostrano, secondo l'esperienza comune, un'effettiva partecipazione alle dinamiche del gruppo.
- Se l'aggravante ha effetto 'speciale' (cioè produce presunzioni rilevanti ai fini cautelari), il ricorso per cassazione è ammissibile solo se da essa derivano immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura; in mancanza di tale impatto immediato il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- Per contestare l'identificazione ricostruita dal giudice basata su indizi (es. intercettazioni, pedinamenti, gps), è necessario proporre elementi concreti e alternativi che rendano plausibile una diversa ricostruzione; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
- La sussistenza delle esigenze cautelari va valutata nel complesso (organizzazione criminale, quantità di stupefacente, canali di rifornimento, rischio di gestione indiretta dall'interno del carcere); se tali esigenze risultano provate indipendentemente da una presunzione derivante da aggravanti, la misura cautelare può essere confermata anche senza valorizzare quell'aggravante.
- La presentazione di ricorso manifestamente inammissibile può comportare l'obbligo di sostenere le spese del procedimento e, in via equitativa, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende salvo che non si ravvisi colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
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