Cassazione Penale, Sentenza n. 22277/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra più episodi di furto (furto consumato del 17/02/2023 e tentato del 26/03/2023 già ritenuti continuativi tra loro, e un furto tentato del 15/07/2023). Con un unico motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sostenendo che i reati fossero frutto di un unico progetto criminoso: stessa tipologia di reato, analoghe modalità esecutive, utilizzo di informatori esterni e studio delle abitudini delle vittime, azione di un unico gruppo criminale anche se con composizioni variabili. Contestava inoltre una presunta contraddizione del Tribunale circa il rilievo dato alla distanza temporale (ca. 5 mesi) e osservava che in precedenti sentenze era stata riconosciuta la continuazione tra reati cometutti nello stesso arco temporale.
La decisione
Il giudice supremo ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, anche in sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede la prova di concreti indicatori di un progetto criminoso unitario (omogeneità delle condotte e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, abitudini programmate, e la prova che i reati successivi fossero stati programmati già al momento del primo). Il tribunale dell'esecuzione aveva motivatamente escluso la preventiva programmazione unitaria sulla base dell'assenza di elementi concreti: la mera omogeneità del bene giuridico e del movente non è sufficiente; la distanza temporale (almeno cinque mesi) e la diversità dei complici (salvo un comune partecipante) indicano la natura estemporanea dell'ultimo episodio. Di conseguenza il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Il principio sanzionatorio della continuazione richiede la sussistenza di una preventiva programmazione unitaria dei reati; la mera reiterazione o omogeneità di reati non basta per ottenere il cumulo speciale previsto dall'art. 81.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina il rimedio in sede di esecuzione: anche in tale sede il ricorrente deve fornire elementi idonei a dimostrare la sussistenza della continuazione; il giudice dell'esecuzione valuta i medesimi indicatori richiesti nel giudizio di cognizione.
Sezioni Unite, sent. n. 28659 del 18/05/2017
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074
Principio richiamato secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di una verifica approfondita basata su indicatori concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione preventiva). Non è sufficiente valorizzare solo alcuni indici se gli altri elementi indicano determinazione estemporanea.
Giurisprudenza di merito citata (Sez.1, n. 10386 del 26/1/2024)
Sez. 1, n. 10386 del 26/1/2024
Conferma che il condannato che invoca la continuazione in sede esecutiva ha l'onere di allegare elementi sintomatici di una preventiva programmazione, per evitare che la continuazione si traduca in un automatico beneficio per mera reiterazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di una programmazione preventiva dei reati: non basta la mera somiglianza del tipo di reato o del movente.
- In sede di esecuzione si applicano gli stessi criteri del giudizio di cognizione: il ricorrente ha l'onere di allegare elementi concreti che indichino l'esistenza di un progetto criminoso unitario.
- La contiguità spazio-temporale e la continuità degli autori sono elementi rilevanti; una distanza temporale significativa (es. alcuni mesi) e la presenza di complici diversi possono avvalorare la tesi della estemporaneità.
- La proclività o l'abitudine a commettere un certo tipo di reato non può essere confusa con la continuazione: l'abitualità non determina automaticamente il beneficio previsto dall'art. 81.
- La valutazione deve essere complessiva e motivata: il giudice può legittimamente ritenere assente la continuazione se mancino indicatori chiari di un disegno unitario, anche quando esistano elementi di somiglianza tra i fatti.
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