Cassazione Penale, Sentenza n. 22281/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riconoscimento della condotta di collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen., sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente le pronunce precedenti e che nei dispositivi era già stato riconosciuto l'elemento attenuante della collaborazione. Ha altresì rilevato che le sue dichiarazioni avrebbero consentito di accertare la responsabilità di altre persone e che quindi avrebbero dovuto assumere rilevanza prevalente ai fini dell'accertamento della collaborazione utile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente applicato i principi di diritto in materia di art. 58-ter ord. pen., procedendo a un'analisi puntuale delle pronunce di merito che, pur in alcuni casi avendo riconosciuto una attenuante ex art. 8 d.l. 152/1991 conv. in l. 203/1991, hanno qualificato tali dichiarazioni come di dubbia valenza, confuse o contraddittorie. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente mancassero dei requisiti di importanza, innovatività, coerenza e affidabilità necessari per considerarle indispensabili alle autorità e idonee a integrare la collaborazione utile; la motivazione del giudice di merito è stata considerata logica, adeguata e non censurabile. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Il riconoscimento della collaborazione richiede un accertamento positivo, globale e specifico: la collaborazione deve essere concreta, riferita ai fatti e ai reati oggetto della condanna, e consistente in apporto informativo importante, innovativo, coerente e affidabile, idoneo a contribuire in modo rilevante alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione dei responsabili.
I reati indicati dall'art. 4-bis sono ostativi; l'accertamento della collaborazione può estendersi ad altri episodi solo se questi sono finalisticamente collegati ai reati di cui all'art. 4-bis.
art. 8 d.l. 152/1991 conv. in l. 203/1991
Norma che prevede un'attenuante (la c.d. attenuante della collaborazione); tuttavia, il riconoscimento formale di tale attenuante non equivale automaticamente al riconoscimento della collaborazione utile ai fini dell'art. 58-ter se le dichiarazioni risultano di dubbia valenza, confuse o contraddittorie.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter richiede prove che le dichiarazioni siano realmente utili, non generiche: devono essere importanti, innovative, coerenti e affidabili.
- Il giudizio sulla collaborazione è globale e tiene conto dell'intero percorso personale e trattamentale del condannato; il semplice riconoscimento di un'attenuante non basta se le dichiarazioni sono contraddittorie o prive di effettiva rilevanza probatoria.
- Le informazioni rese devono essere specificamente riferite ai fatti oggetto della condanna; l'estensione ad altri episodi è ammessa solo se esiste un collegamento finalistico con i reati ostativi di cui all'art. 4-bis.
- La valutazione di rilevanza, coerenza e affidabilità delle dichiarazioni è rimessa al giudice di merito e difficilmente censurabile in sede di impugnazione se la motivazione è logica e adeguata.
- In caso di rigetto del ricorso per il riconoscimento della collaborazione, è comune la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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