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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22278/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su un unico motivo con plurime doglianze: vizio di motivazione nella qualificazione della condotta come aggravata dall'art.416bis.1 c.p. (si eccepisce che la cosiddetta "stesa" non può, di per sé, integrare l'avvalersi delle condizioni di cui all'art.416bis c.p.; il ricorrente ha dichiarato di aver voluto intimidire una singola persona); mancata o insufficiente valutazione dell'assorbimento della detenzione nella fattispecie di porto d'arma; mancata considerazione dell'accesso alla giustizia riparativa; e motivazione non adeguata circa il doppio aumento per le due circostanze aggravanti ad effetto speciale in rapporto all'art.63, comma 4 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla qualificazione dell'aggravante di cui all'art.416bis.1 c.p. e ha annullato la sentenza impugnata solo sotto questo profilo, rilevando che i giudici di merito non hanno adeguatamente motivato la sussistenza dell'elemento oggettivo richiesto (l'effettivo utilizzo delle condizioni di intimidazione derivanti da una organizzazione mafiosa come fattore che ha reso più agevole la commissione del reato). La Cassazione ha precisato il principio interpretativo: non è sufficiente la modalità intimidatoria generica (es. "stesa") o il semplice collegamento ambientale con contesti di criminalità; è necessario comprovare l'impiego del "metodo mafioso" o comunque l'effettivo sfruttamento della forza di intimidazione del vincolo associativo, con nesso causale rispetto al reato. La sentenza è stata quindi annullata e rinviata per la rivalutazione dei profili sanzionatori e degli eventuali assorbimenti da riconsiderare in conseguenza della perdita di quella aggravante. Sono invece state rigettate le doglianze sul presunto assorbimento della detenzione nel porto d'arma (i giudici di merito hanno dato sufficiente motivazione sulla mancata contestualità) e sono state confermate, implicitamente, le altre statuizioni di merito (penalità di base, ricorrenza della recidiva, diniego delle attenuanti generiche) salvo gli effetti sul computo della pena derivanti dall'annullamento dell'aggravante di cui all'art.416bis.1.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (e art. 416-bis.1 nella formulazione introdotta dalla legge n.203/1991 art.7)

    "..secondo le modalità tipiche delle organizzazioni criminali, tali da evocare nelle persone presenti la forza di intimidazione, dominio e controllo del territorio.."

    La Cassazione ricorda che l'aggravante richiede o l'avvalersi, in senso oggettivo, delle condizioni create dall'organizzazione mafiosa come fattore che ha reso più agevole la condotta illecita (forza d'intimidazione, omertà, predominio territoriale) con nesso causale, oppure una finalità soggettiva diretta ad agevolare l'associazione. Non è sufficiente la mera modalità intimidatoria del fatto (es. "stesa") o il mero collegamento ambientale con contesti criminali

  • legge n.203/1991 (art.7) richiamata come art.416bis.1

    "pena aumentata da un terzo alla metà/sottrazione dell'aggravante agli effetti del giudizio di comparazione con le attenuanti diverse da quelle previste negli articoli 98 e 114"

    Si sottolinea la funzione speciale del maggior trattamento sanzionatorio introdotto dalla novella: va applicato con rigore tassativo per non estendere l'aumento a condotte che, pur intimidatorie, non sfruttano concretamente la condizione di intimidazione derivante da un'organizzazione mafiosa

  • art. 63 c.p.

    art.63 comma 4 richiamato nella doglianza sul doppio aumento

    Riguarda le regole di cumulabilità degli aumenti e le modalità di calcolo dell'incidenza delle circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha invitato a riconsiderare in sede di rinvio l'impatto sanzionatorio complessivo dopo aver escluso l'aggravante di cui all'art.416bis.1

  • art. 98 c.p.

    Richiamato nel contesto della comparazione con le attenuanti speciali; citato per spiegare limiti del meccanismo di comparazione delle circostanze

  • art. 114 c.p.

    Richiamato analogamente per i limiti nella comparazione tra aggravanti e attenuanti

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art.416bis.1 c.p. richiede prove che il fatto sia stato commesso "avvalendosi" delle condizioni di intimidazione proprie di un'organizzazione mafiosa: non basta la mera modalità intimidatoria (es. esplosione di colpi in strada), occorre il nesso causale tra la forza intimidatrice del vincolo associativo e la commissione del reato o la finalità di agevolare l'associazione.
  • In presenza di una "stesa" o di condotte fortemente intimidatorie occorre valutare se gli autori hanno effettivamente sfruttato la forza di intimidazione derivante da un'organizzazione (omertà, predominio territoriale, riconoscibilità del gruppo); senza elementi che dimostrino tale sfruttamento l'aggravante non va riconosciuta.
  • Per dimostrare l'elemento oggettivo dell'avvalersi delle condizioni sono utili prove di: appartenenza o collegamento operativo al gruppo; condizioni di omertà o di predominio territoriale che abbiano ridotto la probabilità di reazione o denuncia; esplicito riferimento al metodo mafioso o all'uso della forza intimidatoria del gruppo nel contesto del fatto.
  • Sul punto dell'assorbimento tra detenzione e porto d'arma, per escludere la duplice fattispecie è necessario documentare la sostanziale contestualità o l'indissolubile unità delle due condotte; la mera vicinanza temporale non è sufficiente senza argomentazione probatoria.
  • Se l'aggravante speciale viene esclusa in cassazione, il giudice di rinvio deve ricalcolare il trattamento sanzionatorio complessivo verificando quali circostanze rimangono, quali si assorbono e l'eventuale incidenza dell'art.63 c.p. sul computo della pena.

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