Cassazione Penale, Sentenza n. 22283/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gentile è stato accusato di partecipazione all'associazione mafiosa (Cosa Nostra) per aver ceduto la propria identità al latitante Matteo Messina Denaro, consentendogli di acquistare veicoli, sottoscrivere polizze, effettuare operazioni bancarie ed eludere i controlli, garantendo così la latitanza e la direzione del sodalizio. In sede cautelare la difesa aveva prodotto come novità le dichiarazioni rese dall'imputato davanti al P.M. (dopo essersi avvalso del non rispondere in fase di garanzia), sostenendo che la patente era stata usata per la rottamazione di un motociclo nell'ambito di un rapporto di lavoro saltuario (2012-2017) con Andrea Bonafede, il quale avrebbe sottratto i documenti per compiere un furto d'identità; è stata prodotta una consulenza grafologica che attribuirebbe alcune firme al Bonafede. Quanto alle spese assicurative rilevate nella dichiarazione dei redditi del Gentile, la difesa ha spiegato che si tratta di comunicazioni automatiche delle imprese all'Agenzia delle Entrate e ha chiesto alternativamente la riqualificazione del fatto in favoreggiamento (anche aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1). Il Tribunale del Riesame ha ritenuto i nuovi elementi inidonei a scalfire il giudicato cautelare, ha valutato non credibili le giustificazioni dell'imputato per mancanza di riscontri documentali, incongruenze temporali e l'implausibilità di un 'furto d'identità' efficace dentro la struttura di protezione della latitanza trentennale; ha altresì ritenuto irrilevante, ai fini della revoca, la perizia grafologica e le eccezioni sulle detrazioni assicurative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando che i motivi proposti miravano a una rivalutazione di elementi di fatto già congruamente apprezzati in sede di merito e che il Tribunale del Riesame aveva adeguatamente motivato l'inidoneità dei nova a modificare il quadro indiziario. La Corte ha confermato la validità della valutazione circa l'incredibilità della versione difensiva (per incongruenze temporali, assenza di prove documentali e implausibilità del furto d'identità in un contesto di protezione strutturata della latitanza). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la costituzione del Tribunale in composizione di riesame; qui evocata per spiegare la legittimità della composizione del giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile aggravante in caso di riqualificazione del fatto in favoreggiamento; dalla sentenza emerge che la qualificazione giuridica contestata è coperta dal giudicato cautelare e non è stata ritenuta suscettibile di essere modificata alla luce dei nova prodotti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per imporre la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha ritenuto congrua la somma di euro 3.000 a titolo di ammenda.
Massime di principio
- Novità processuali (nova) possono essere valutate dal giudice ma devono essere effettivamente nuove e idonee a scalfire il giudicato cautelare; non basta che siano favorevoli alla difesa se consistono in mera rivalutazione di fatti già esaminati.
- La credibilità di dichiarazioni difensive è valutata in rapporto alla coerenza temporale, alla presenza/assenza di riscontri documentali e alla plausibilità nel contesto fattuale complessivo (es. un sistema organizzato di protezione della latitanza rende meno verosimile un 'furto d'identità' non rilevato dagli stessi organizzatori).
- La produzione di consulenze (es. grafologiche) deve essere direttamente idonea a incidere sul quadro indiziario: se il rapporto non supera il giudicato cautelare o è collegato a presupposti non dimostrati, può essere ritenuto inammissibile o non decisivo.
- L'inserimento di voci di spesa o comunicazioni automatiche (es. trasmissione premi assicurativi all'Agenzia delle Entrate) può essere valutato dal giudice come elemento indiziario, specie quando riguarda soggetti con professionalità che presumibilmente dovrebbero accorgersene; tuttavia la presunzione può essere superata solo con prove documentali concrete.
- Le censure rivolte alla motivazione del provvedimento di merito devono dimostrare l'illogicità, la contraddittorietà o l'assenza di motivazione: non è sufficiente presentare una diversa interpretazione dei fatti già valutati.
- In Cassazione e in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione complessiva della prova di fatto: i motivi che mirano a rinnovare la valutazione probatoria rischiano di essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
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