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Ordinanza

Ordinanza n. 296/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 6934/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva sospeso l’efficacia degli atti impugnati con motivi aggiunti e impedito l’esecuzione delle opere indicate nella SCIA

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società privata)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare dei ricorrenti in primo grado, ritenendo sussistente il fumus boni iuris in ordine alla necessità del permesso di costruire, anziché della SCIA presentata ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 380/2001, per l’esecuzione di scavi finalizzati a indagini archeologiche e al risanamento ambientale. L’appellante ha dedotto un pregiudizio grave e attuale derivante dal blocco delle attività preliminari, dagli investimenti già sostenuti e dai ritardi nell’approvazione del progetto edilizio, sostenendo inoltre che la sospensione avrebbe impedito la tutela di interessi pubblici idrogeologici, archeologici, statici e ambientali. Il Collegio ha riservato alla fase di merito ogni approfondimento sulla questione relativa al titolo abilitativo necessario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto solo parzialmente l’appello cautelare. Senza definire la questione di merito relativa alla necessità del permesso di costruire, ha ritenuto meritevole di tutela cautelare l’interesse pubblico connesso alla sicurezza idrogeologica, archeologica, statica e ambientale del sito. Ha quindi consentito, previo concerto con le amministrazioni competenti, esclusivamente l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza dei reperti archeologici, l’emungimento delle acque piovane presenti nel sito e il completamento delle opere provvisionali di contenimento. È stata espressamente preclusa l’esecuzione di ogni altra opera prevista nella SCIA fino alla decisione di merito, fissata dal TAR per il 28 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 23 d.P.R. n. 380/2001

    È la disposizione sulla quale si fonda la SCIA presentata per le opere preliminari; la questione circa la sua sufficienza rispetto al permesso di costruire è stata lasciata impregiudicata nella fase cautelare.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare il giudice può modificare parzialmente gli effetti interdittivi dell’ordinanza di primo grado senza anticipare la decisione sulla questione relativa al titolo edilizio necessario, mantenendo impregiudicato il giudizio di merito.
  • Quando il blocco cautelare di opere incide su interessi pubblici essenziali connessi alla sicurezza archeologica, idrogeologica, statica e ambientale, può essere autorizzata in via provvisoria la sola esecuzione degli interventi indispensabili di messa in sicurezza, previo concerto con le amministrazioni competenti.
  • L’autorizzazione cautelare a opere urgenti e provvisionali deve essere delimitata alle attività espressamente individuate dal giudice e non consente l’esecuzione delle ulteriori opere contemplate dal titolo edilizio controverso fino alla definizione del merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziArcheologia e vincoli archeologiciTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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