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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30205/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 per IRAP, IVA e sanzioni, emesso nei confronti di una società in accomandita semplice già cancellata dal Registro delle imprese e notificato sia alla società sia ai soci indicati come coobbligati. In primo grado il ricorso contro l'atto impositivo era stato rigettato; in appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il gravame ritenendo che fosse stato proposto dalla persona fisica in proprio, cioè da soggetto diverso da quello che aveva promosso il giudizio di primo grado, che la CTR aveva ricondotto alla società in persona del suo legale rappresentante. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 100, 83 e 110 c.p.c. e degli artt. 2495, 1362 e 1367 c.c., sostenendo che il ricorso introduttivo dovesse essere interpretato come proposto dalla persona fisica in proprio e che, comunque, egli era parte del giudizio di primo grado perché destinatario dell'integrazione del contraddittorio quale litisconsorte necessario; pertanto era pienamente legittimato a proporre appello. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 111 Cost., comma 6, e 24 Cost. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla nullità della notifica dell'atto impositivo alla società estinta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, nei limiti della motivazione, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla CTR. Ha affermato che, una volta integrato il contraddittorio nel giudizio di primo grado anche nei confronti del socio in proprio, questi era divenuto parte del giudizio e quindi poteva validamente proporre appello, indipendentemente dalle questioni sulla legittimazione sostanziale conseguenti all'estinzione della società. La Corte ha inoltre escluso la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, osservando che tale questione non era più deducibile in cassazione e che, comunque, tutti i soci rilevanti erano stati parte del giudizio. L'erronea pronuncia di inammissibilità ha precluso l'esame delle ulteriori questioni, per cui il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'erronea valutazione della legittimazione e dell'interesse ad appellare.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla procura e all'imputazione dell'atto introduttivo.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la prosecuzione del processo nei confronti del successore o del soggetto legittimato.

  • art. 2495 c.c.

    Richiamato per sostenere la possibile responsabilità del socio rispetto ai debiti sociali dopo l'estinzione della società.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione del ricorso introduttivo e della procura, secondo i criteri di interpretazione del negozio/atto.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato per privilegiare l'interpretazione che consenta l'efficacia dell'atto processuale.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte in relazione alla possibile integrazione del contraddittorio nei giudizi con litisconsorzio necessario.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e per la comunicazione della proposta del relatore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Base del secondo motivo di ricorso per omessa pronuncia e vizi processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per lamentare l'omessa pronuncia sul capo di appello relativo alla nullità della notifica.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro del dovere di motivazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro del diritto di difesa.

  • artt. 2290 c.c.

    Richiamati dalla Corte solo per escludere, nel caso concreto, che la persona cessata dalla carica fosse litisconsorte necessario.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado abbia già disposto e attuato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto, quest'ultimo diviene parte del processo e può proporre validamente impugnazione anche se l'atto introduttivo era stato originariamente imputato ad altro centro di imputazione processuale.
  • L'errore del giudice d'appello che dichiari inammissibile il gravame per asserita diversità tra appellante e parte di primo grado è censurabile se il soggetto appellante era già parte del giudizio per effetto dell'integrazione del contraddittorio.
  • L'eventuale nullità per difetto di integrità del contraddittorio non può essere rilevata in cassazione se dagli atti risulta che il contraddittorio era stato regolarmente integrato nei gradi di merito e tale accertamento non è stato specificamente censurato.
  • In presenza di società di persone estinta, la legittimazione processuale dei soci deve essere valutata alla luce della loro effettiva evocazione nel giudizio e della loro posizione di litisconsorti necessari, non già della mera intestazione formale dell'atto.
  • Se il giudice dichiara inammissibile l'impugnazione, ogni ulteriore esame di rito o di merito svolto solo ad abundantiam non sposta la ratio decidendi e non impedisce la cassazione della statuizione di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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