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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28411/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia tra un privato e la concessionaria della riscossione riguardava l'opposizione avverso un preavviso di fermo amministrativo, fondato su cartelle di pagamento asseritamente non notificate e relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Dopo una prima declaratoria di incompetenza del giudice di pace e la riassunzione della causa davanti al Tribunale, quest'ultimo aveva inizialmente proseguito il giudizio e, solo nel 2024, quando la causa era già stata rimessa in decisione, ha sollevato d'ufficio il regolamento di competenza ritenendo di non essere competente e richiamando il criterio affermato da Cass. S.U. 15354/2015 in tema di natura dell'azione proposta. Il problema processuale deciso dalla Cassazione non è stato dunque il merito della competenza, ma la tempestività del regolamento di competenza d'ufficio, alla luce dell'art. 38 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009, e del limite dell'udienza ex art. 183 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Ha ritenuto applicabile l'art. 38 c.p.c. nella formulazione vigente per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 e ha affermato che l'eccezione/rilievo d'ufficio dell'incompetenza per materia, valore e territorio deve avvenire non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Poiché il Tribunale aveva sollevato la questione solo nel 2024, dopo che la causa era stata riassunta nel 2015, trattata e rimessa in decisione con ordinanza del 2017, la preclusione era ormai maturata; di conseguenza il regolamento d'ufficio era tardivo e quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    nella formulazione attuale, come sostituito dall'art. 45, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69

    per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, l'incompetenza per materia, valore e territorio deve essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; oltre tale limite opera la preclusione

  • art. 45 c.p.c.

    artt. 45 e 47 cod. proc. civ.

    il regolamento di competenza d'ufficio può essere richiesto dal giudice rimettente solo nei limiti temporali consentiti dall'art. 38 c.p.c.

  • art. 47 c.p.c.

    artt. 45 e 47 cod. proc. civ.

    richiamato quale base del regolamento di competenza d'ufficio

  • art. 183 c.p.c.

    udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.

    costituisce il termine ultimo entro il quale il giudice può rilevare d'ufficio l'incompetenza

  • art. 281-sexies c.p.c.

    rinvio ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ.

    richiamato per indicare che la causa era già stata rimessa in decisione

  • art. 375, comma 2, n. 4, c.p.c.

    norma sul rito camerale in Cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    norma sul procedimento camerale in Cassazione

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150

    citato dal Tribunale per individuare la competenza del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative

  • art. 7 d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150

    artt. 7 d.lgs. 10 settembre 2011 n. 150

    citato dal Tribunale per individuare la competenza del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 38 c.p.c. vigente per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza per materia, valore o territorio è soggetto a una preclusione assoluta: deve intervenire non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
  • Se il giudice di merito solleva il regolamento di competenza d'ufficio quando la fase di trattazione è già consumata e la causa è stata rimessa in decisione, il regolamento è inammissibile per tardività.
  • La tempestività del regolamento di competenza d'ufficio va verificata in relazione allo stato processuale della causa davanti al giudice rimettente, non alla sola eventuale correttezza della soluzione sulla competenza nel merito.
  • Quando opera la preclusione processuale in tema di competenza, la Corte di cassazione non esamina la fondatezza della questione di competenza, ma dichiara inammissibile il regolamento proposto fuori termine.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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