Cassazione Civile, Ordinanza n. 28411/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia tra un privato e la concessionaria della riscossione riguardava l'opposizione avverso un preavviso di fermo amministrativo, fondato su cartelle di pagamento asseritamente non notificate e relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Dopo una prima declaratoria di incompetenza del giudice di pace e la riassunzione della causa davanti al Tribunale, quest'ultimo aveva inizialmente proseguito il giudizio e, solo nel 2024, quando la causa era già stata rimessa in decisione, ha sollevato d'ufficio il regolamento di competenza ritenendo di non essere competente e richiamando il criterio affermato da Cass. S.U. 15354/2015 in tema di natura dell'azione proposta. Il problema processuale deciso dalla Cassazione non è stato dunque il merito della competenza, ma la tempestività del regolamento di competenza d'ufficio, alla luce dell'art. 38 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009, e del limite dell'udienza ex art. 183 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Ha ritenuto applicabile l'art. 38 c.p.c. nella formulazione vigente per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 e ha affermato che l'eccezione/rilievo d'ufficio dell'incompetenza per materia, valore e territorio deve avvenire non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Poiché il Tribunale aveva sollevato la questione solo nel 2024, dopo che la causa era stata riassunta nel 2015, trattata e rimessa in decisione con ordinanza del 2017, la preclusione era ormai maturata; di conseguenza il regolamento d'ufficio era tardivo e quindi inammissibile.
Norme richiamate
nella formulazione attuale, come sostituito dall'art. 45, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69
per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, l'incompetenza per materia, valore e territorio deve essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; oltre tale limite opera la preclusione
artt. 45 e 47 cod. proc. civ.
il regolamento di competenza d'ufficio può essere richiesto dal giudice rimettente solo nei limiti temporali consentiti dall'art. 38 c.p.c.
artt. 45 e 47 cod. proc. civ.
richiamato quale base del regolamento di competenza d'ufficio
udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.
costituisce il termine ultimo entro il quale il giudice può rilevare d'ufficio l'incompetenza
rinvio ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ.
richiamato per indicare che la causa era già stata rimessa in decisione
art. 375, comma 2, n. 4, c.p.c.
norma sul rito camerale in Cassazione
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
norma sul procedimento camerale in Cassazione
art. 6, comma 3, d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150
citato dal Tribunale per individuare la competenza del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative
art. 7 d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150
artt. 7 d.lgs. 10 settembre 2011 n. 150
citato dal Tribunale per individuare la competenza del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 38 c.p.c. vigente per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza per materia, valore o territorio è soggetto a una preclusione assoluta: deve intervenire non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
- Se il giudice di merito solleva il regolamento di competenza d'ufficio quando la fase di trattazione è già consumata e la causa è stata rimessa in decisione, il regolamento è inammissibile per tardività.
- La tempestività del regolamento di competenza d'ufficio va verificata in relazione allo stato processuale della causa davanti al giudice rimettente, non alla sola eventuale correttezza della soluzione sulla competenza nel merito.
- Quando opera la preclusione processuale in tema di competenza, la Corte di cassazione non esamina la fondatezza della questione di competenza, ma dichiara inammissibile il regolamento proposto fuori termine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28347/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28349/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28350/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28351/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28352/2024 del 05/11/2024
- ordinanza_civile · 5 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28354/2024 del 05/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →