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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2137/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere (O.C.C. 9/7/2021). Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., che il giudice non si sarebbe astenuto nonostante il giorno precedente avesse giudicato lo stesso Figliolini in abbreviato per fatti ritenuti connessi a quelli oggetto del titolo custodiale. Si è quindi sostenuta la nullità del provvedimento per mancata astensione del G.I.P., nonché la contraddittorietà/illogicità della motivazione del Tribunale che, pur affermando "fatti diversi" e "procedimenti diversi", richiamava la "connessione fra i reati" in relazione alla retrodatazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza della censura. Ha ritenuto che la mera valutazione svolta dal giudice in un procedimento connesso non integrava causa di astensione né ricusazione, in assenza dell'identità del fatto storico. Il ricorso è stato inoltre ritenuto privo del requisito di autosufficienza perché non indicava quali specifici fatti sarebbero stati già valutati dal giudice. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; è stata disposta la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, quindi inammissibile

  • art. 34 c.p.p.

    Norma sull'astensione del giudice; la Corte ha interpretato che l'astensione è obbligatoria solo in presenza di specifiche cause (es. identità del fatto), non per generica connessione tra procedimenti

  • art. 36 c.p.p.

    Norma sulla ricusazione; la Corte conferma che le cause di ricusazione devono essere strette e specifiche e non si applicano in caso di mera connessione probatoria tra procedimenti

  • art. 297 co. 3 c.p.p.

    Riferimento procedurale nella censura: la Corte non ha ravvisato violazione applicabile ai fatti dedotti, avendo escluso l'obbligo di astensione

  • art. 37 co.1 lett. a) e b) c.p.p.

    Criteri per ricusazione/astensione: la decisione sottolinea che l'assenza di identità del fatto storico esclude l'impedimento o la ricusazione del giudice

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali

  • art. 94 disp. att. c.p.p. (co.1 ter e co.1 bis)

    Disposizioni sull'informativa al direttore dell'istituto penitenziario: la sentenza dispone la trasmissione della decisione al direttore perché attui quanto previsto per i detenuti

Massime di principio

  • La mera connessione tra procedimenti o la valutazione di elementi probatori in procedimenti diversi non costituisce di per sé motivo di astensione o ricusazione del giudice: è richiesta l'identità del fatto storico per parlare di pregiudizio dell'imparzialità
  • Le cause di ricusazione e astensione sono eccezionali e interpretate restrittivamente: la parte deve indicare in modo specifico e autosufficiente i fatti e le ragioni che legittimano l'astensione
  • Un'eccezione generica di nullità per mancata astensione è normalmente inammissibile; il ricorrente deve evidenziare quali precise valutazioni pregresse del giudice abbiano pregiudicato la sua posizione
  • Nei ricorsi per cassazione è essenziale la chiarezza e l'autosufficienza del motivo: censure generiche o prive di specificità sono dichiarate manifestamente infondate
  • In caso di inammissibilità del ricorso il giudice della cassazione può condannare il ricorrente alle spese e ad una somma alla Cassa delle Ammende; se la decisione non comporta la liberazione, va data comunicazione all'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni attuative

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