Sentenza del 05/02/2020 n. 2624 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della CTR. Decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, ha accolto il ricorso originario dei contribuenti ritenendo illegittimo il provvedimento di riclassamento privo delle specifiche e concrete motivazioni richieste. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento che rideterminava il classamento e attribuiva una nuova rendita catastale a un immobile sito in Roma. I ricorrenti sostenevano che il provvedimento adottato ai sensi della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335, non era adeguatamente motivato: l'atto richiamava il parametro generale dello scostamento tra valore di mercato e valore catastale ma non indicava le ragioni concrete e le caratteristiche specifiche dell'immobile (qualità urbana, qualità ambientale della microzona, caratteristiche edilizie) che giustificassero la nuova categoria e classe attribuite.
Norme richiamate
L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335
L. n. 311/2004, art. 1, comma 335
Consente la revisione parziale dei parametri di microzona per riclassamenti diffusi in presenza di significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale; tuttavia l'applicazione della norma richiede che il provvedimento indichi, oltre ai parametri generali, gli elementi concreti che hanno determinato lo scostamento e il diverso classamento della singola unità.
D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8
D.P.R. n. 138/1998, art. 8
Indica gli elementi tecnici rilevanti per il classamento (qualità urbana ed ambientale della microzona, caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato); tali elementi devono emergere dalla motivazione dell'atto di riclassamento per consentire al contribuente di conoscere le ragioni specifiche.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento per i motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione; utilizzato dai ricorrenti per contestare la carenza motivazionale del provvedimento impugnato.
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito; applicata per accogliere il ricorso originario dei contribuenti senza rinvio.
Corte Costituzionale, sent. n. 249 del 2017
Ha sottolineato l'obbligo rigoroso di motivazione nelle operazioni di riclassificazione diffuse, per porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni del provvedimento.
Massime di principio
- Il richiamo generico allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale e ai provvedimenti amministrativi non è sufficiente: l'atto di riclassamento adottato ai sensi della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335, deve esplicitare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
- Le caratteristiche indicate dal D.P.R. n. 138/1998, art. 8 (qualità urbana e ambientale della microzona, caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato) devono emergere dalla motivazione per permettere al contribuente di esercitare la propria difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
- In assenza di motivazione specifica l'atto di attribuzione di nuovo classamento e rendita è illegittimo e può essere cassato; l'Ufficio non può introdurre in giudizio, a posteriori, ragioni differenti da quelle enunciate nell'atto.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può decidere la controversia nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2.
- In contenziosi consolidati su questioni di motivazione in riclassamenti diffusi, le spese processuali possono essere compensate.
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