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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13526/2026 del 10/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasceva da un accertamento catastale relativo alla classificazione di un immobile, che la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto non iscrivibile in categoria E, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate. La società proprietaria proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo contro la sentenza regionale. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione integrale delle spese, sulla base dell'avvenuta accettazione da parte della controricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, rilevando che la rinuncia era stata tempestiva perché intervenuta fino alla data dell'adunanza camerale ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese, in considerazione della volontà conforme delle parti e dell'accettazione della rinuncia da parte dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è atto recettizio e può essere validamente effettuata fino alla data dell'adunanza camerale; gli adempimenti previsti dalla norma sono funzionali anche a evitare la condanna alle spese del rinunciante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La disposizione non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, poiché riguarda fattispecie diverse e ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria.

  • Commissione Tributaria Regionale di Bologna n. 944/2020

    Provvedimento impugnato che aveva escluso la possibilità di iscrivere l'immobile in categoria E.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se tempestivamente proposta fino all'adunanza camerale, determina l'estinzione del processo.
  • La rinuncia al ricorso è atto recettizio e non richiede necessariamente l'accettazione della controparte ai fini dell'estinzione, pur potendo tale accettazione incidere sul regolamento delle spese.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando risulta la conforme volontà delle parti sul punto.
  • La disciplina del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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