Cassazione Civile, Ordinanza n. 20979/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'autorità di vigilanza aveva irrogato a un componente del consiglio di amministrazione di una banca una sanzione pecuniaria complessiva di euro 40.000 per omissioni informative ritenute rilevanti nei prospetti relativi a due aumenti di capitale deliberati nel 2014, applicando il cumulo giuridico ex art. 191 TUF. L'interessato aveva proposto opposizione chiedendo l'annullamento della sanzione, ma la Corte d'appello aveva respinto la domanda. In cassazione il ricorrente ha proposto otto motivi avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità è però intervenuto il decesso del ricorrente, attestato dal difensore. La Corte ha quindi rilevato che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la morte dell'autore della violazione estingue l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria, che non si trasmette agli eredi per la natura personale della responsabilità amministrativa, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuto decesso del ricorrente. Ha inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché non operano i criteri della soccombenza virtuale e ciascuna parte sopporta le proprie spese ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115/2002. Ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché il giudizio non si è chiuso con rigetto o inammissibilità del ricorso, ma con cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
richiamato come base del cumulo giuridico delle sanzioni pecuniarie irrogate per le violazioni contestate
la sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi; la morte dell'autore della violazione estingue l'obbligo sanzionatorio
art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di cessazione della materia del contendere ciascuna parte sopporta le proprie spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non opera quando il giudizio si conclude con cessazione della materia del contendere
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, non applicabile nel caso deciso
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la morte dell'autore della violazione determina la cessazione della materia del contendere, poiché l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria si estingue e non si trasmette agli eredi.
- La responsabilità amministrativa sanzionatoria ha carattere personale; di conseguenza, il decesso del sanzionato impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli eredi sul lato passivo del rapporto sanzionatorio.
- Quando il processo di cassazione si estingue per cessazione della materia del contendere, non si applicano i criteri della soccombenza virtuale per la regolazione delle spese e ciascuna parte resta tenuta alle proprie spese.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se il ricorso per cassazione non viene definito con rigetto o inammissibilità, ma con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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