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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35251/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 4 maggio 2026, ha revocato ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, c.p. la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza del Tribunale di Napoli n. 659 del 16 aprile 2019. La revoca è stata disposta in ragione di una successiva condanna alla pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione per il delitto di maltrattamenti e lesioni aggravate, relativo a fatti del 2 settembre 2019 e del 1° gennaio 2020, pronunciata dal Tribunale di Napoli il 25 marzo 2022 e riformata dalla Corte d’appello il 13 ottobre 2023 limitatamente alla pena. Il ricorrente ha dedotto: l’erronea applicazione degli artt. 163-168 c.p. e dell’art. 670 c.p.p., sostenendo che il giudice non avrebbe verificato l’efficacia del titolo esecutivo; la motivazione apparente sui presupposti della revoca; e l’abnormità del provvedimento, perché adottato in assenza di una causa ostativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondate e generiche le doglianze, inidonee a confutare le corrette ragioni giuridiche poste a fondamento della revoca. Ha qualificato la fattispecie come riconducibile all’art. 168, comma 1, n. 1, c.p. e ha escluso che ricorresse l’ipotesi prevista dall’art. 164, ultimo comma, c.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

    venendo in rilievo una fattispecie riconducibile all’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 164, ultimo comma, cod. pen.

    La Corte riconduce la revoca della sospensione condizionale alla causa prevista dall’art. 168, comma 1, n. 1, c.p., escludendo l’applicabilità dell’ipotesi contemplata dall’art. 164, ultimo comma, c.p.

  • art. 164, ultimo comma, c.p.

    venendo in rilievo una fattispecie riconducibile all’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 164, ultimo comma, cod. pen.

    Nel caso concreto la Corte esclude che ricorra l’ipotesi dell’art. 164, ultimo comma, c.p., ritenendo applicabile la distinta causa di revoca prevista dall’art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

  • artt. 163-168 c.p.

    le doglianze sono manifestamente infondate in quanto prospettano argomentazioni generiche inidonee a confutare le corrette argomentazioni in diritto sottese al provvedimento di revoca

    Le censure relative alla disciplina della sospensione condizionale e alla sua revoca non superano il vaglio di ammissibilità quando sono generiche e non confutano le ragioni giuridiche del provvedimento impugnato.

  • art. 670 c.p.p.

    le doglianze sono manifestamente infondate in quanto prospettano argomentazioni generiche inidonee a confutare le corrette argomentazioni in diritto sottese al provvedimento di revoca

    La censura riferita al controllo sull’efficacia del titolo esecutivo è stata ritenuta manifestamente infondata e generica, senza che la decisione enunci una regola autonoma sul contenuto dell’art. 670 c.p.p.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che formula censure generiche e non idonee a confutare le argomentazioni giuridiche poste a fondamento del provvedimento impugnato.
  • La revoca della sospensione condizionale va ricondotta alla specifica causa prevista dall’art. 168, comma 1, n. 1, c.p. quando ne ricorrono i presupposti; la fattispecie non va confusa con quella contemplata dall’art. 164, ultimo comma, c.p.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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