Cassazione Penale, Sentenza n. 32423/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere: il ricorrente deduceva l'erronea applicazione dell'art. 297, c. 3 c.p.p. (meccanismo della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, cd. "contestazione a catena"). Sosteneva che nei suoi confronti era già stata emessa, il 13/11/2019, altra ordinanza di custodia (proc. n. 2278/2018, operazione "Scacco alla regina") per episodi di detenzione e cessione di stupefacenti e che il materiale investigativo era lo stesso: quindi i termini di custodia dovrebbero essere retrodatati alla prima ordinanza, con conseguente scadenza dei termini e inefficacia della misura applicata con l'ordinanza successiva.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che la retrodatazione non fosse applicabile nel caso concreto perché la prima ordinanza riguardava episodi di spaccio localizzati e attribuiti alla competenza della Procura di Lamezia (art. 73 d.P.R. 309/90), mentre la successiva ordinanza distrettuale contestava un autonomo delitto associativo (art. 74 d.P.R. 309/90) fondato su un compendio indiziario arricchito successivamente (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, sequestri) e acquisito da altro ufficio. Non risultava, pertanto, che tutti gli elementi idonei a giustificare la seconda misura fossero desumibili già al momento della prima ordinanza né che i provvedimenti fossero adottati nello stesso procedimento in modo coordinabile. Confermato inoltre il grave quadro indiziario a carico del ricorrente (ruolo apicale nel sodalizio). Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare nei casi di "contestazione a catena"; la giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno delimitato l'ambito di applicazione distinguendo tra casi di connessione qualificata (automatismo quando le ordinanze sono nello stesso procedimento) e casi in cui la retrodatazione è non automatica e subordinata alla desumibilità, dagli atti, degli elementi idonei a giustificare la successiva ordinanza.
Norma che punisce la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti: nella prima ordinanza erano contestati episodi di questo tipo, radicati nel territorio di Lamezia Terme e di competenza locale.
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la seconda ordinanza (distrettuale) ha contestato il reato associativo, con autonomo titolo cautelare, emergente da successivi elementi probatori.
Sez. U., n. 14535 (Librato)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce i casi di retrodatazione automatica (ordinanze nello stesso procedimento e connessione qualificata) e la rilevanza della circostanza che le ordinanze siano emesse nello stesso procedimento.
Sez. U., n. 21957 (Rahulia)
Ha esteso, in determinate condizioni, l'ambito applicativo della retrodatazione anche a fatti diversi quando gli elementi per la nuova ordinanza risultavano desumibili dagli atti già al momento della prima ordinanza.
Corte Cost., n. 408/2005 e n. 233/2011
Decisioni che hanno inciso sull'interpretazione dell'art. 297, limando le esclusioni previste e richiedendo verifiche sulla desumibilità degli elementi; hanno ampliato e precisato l'ambito applicativo della norma rispetto alla giurisprudenza precedente.
Corte Cost., sent. 6 dicembre 2013, n. 293
Ha dichiarato l'illegittimità di interpretazioni che subordinavano in modo eccessivo la deduzione della retrodatazione nel riesame al contenuto dell'ordinanza impugnata, incidendo sul criterio probatorio richiesto in sede di riesame.
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini di custodia cautelare (art. 297 c.p.p.) si applica automaticamente solo quando più ordinanze cautelari sono emesse nello stesso procedimento e concernono fatti legati da connessione qualificata (concorso formale, continuazione o nesso teleologico).
- Se le ordinanze sono emesse in procedimenti diversi o il fatto è diverso, la retrodatazione non è automatica: occorre verificare se, al momento della prima ordinanza, dagli atti fossero già desumibili gli elementi idonei e sufficienti a giustificare la successiva misura; tale onere probatorio grava su chi invoca la retrodatazione in sede di riesame.
- La mera esistenza di atti o notizie preliminari non è sufficiente: è necessario che il primo procedimento contenesse già il quadro probatorio, pienamente idoneo a giustificare la misura applicata successivamente; se la seconda ordinanza si fonda su acquisizioni probatorie sopravvenute (es. dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni non valutate inizialmente), la retrodatazione non opera.
- La diversa competenza territoriale o l'intervento di uffici diversi (Procure/Tribunali differenti) ostano alla retrodatazione quando ciò dimostra che i procedimenti non potevano ragionevolmente essere riuniti e che la sequenza di provvedimenti non deriva da una scelta unica dell'ufficio inquirente.
- In casi analoghi, la difesa deve documentare puntualmente quali elementi, presenti alla data della prima ordinanza, fossero già idonei a far adottare la seconda misura; senza tale prova il riesame davanti al giudice della libertà o alla Corte rigetterà l'istanza.
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