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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08857/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da un istituto di credito per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto di trasferimento/donazione compiuto tra due coniugi in fase di separazione, per l'importo di euro 300.000. In appello la corte territoriale ha accolto solo in parte il gravame della donataria, ordinando la cancellazione di una trascrizione, ma ha rigettato nel resto l'impugnazione dell'istituto bancario. La parte soccombente ha proposto ricorso principale articolato in cinque motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia oltre la domanda, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dichiarato inefficace un atto pubblico di donazione invece della sola donazione di denaro; (2) violazione degli artt. 769, 782, 809 e 2901 c.c. per avere qualificato come inefficace una donazione indiretta anziché diretta, con richiamo alla giurisprudenza sulle liberalità di denaro; (3) violazione degli artt. 156 e 2901 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere ritenuto gratuita la liberalità e, quindi, per avere omesso l'accertamento dell'eventus damni e della scientia damni della beneficiaria; (4) violazione degli artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c. per il diniego di responsabilità aggravata e di risarcimento del danno derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale; (5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese nonostante il parziale accoglimento dell'appello. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: contestazione dell'accertamento di non nullità per difetto di forma della donazione di euro 150.000 e censura della decisione che non ha valorizzato ulteriori profili revocatori, sostenendo che la beneficiaria avesse distratto somme dal proprio patrimonio e che fosse evidente la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale perché la corte di merito aveva compiuto un accertamento fattuale qualificando la dazione come modalità di pagamento parziale di un mutuo tra i due coniugi, sicché non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c.; ha inoltre rilevato che le censure sulla natura della liberalità e sulla prova dell'eventus damni e della scientia damni si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Quanto alla responsabilità aggravata, ha affermato che l'art. 96 c.p.c. si correla all'esito del thema decidendum principale e che il giudice di merito, avendo già escluso l'esistenza di un danno risarcibile per la trascrizione della domanda, non era tenuto a limitarsi a una condanna generica ex art. 278 c.p.c. Infine ha ritenuto discrezionale la compensazione delle spese e quindi corretta la statuizione impugnata. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché mirava, sotto veste di violazioni di legge e vizi motivazionali, a ottenere una nuova valutazione del merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le ricorrenti; è stato inoltre disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria proposta dal creditore per rendere inefficace l'atto dispositivo pregiudizievole

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice di merito compie un accertamento fattuale e non introduce una domanda nuova

  • artt. 769, 782, 809 c.c.

    invocati per distinguere tra donazione diretta e indiretta; la Corte non accoglie la tesi della ricorrente perché la censura mira a una diversa qualificazione in fatto

  • art. 156 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla vicenda familiare, senza che la censura sia accolta

  • art. 96 c.p.c.

    la responsabilità aggravata si collega all'esito del giudizio sul thema decidendum principale e non impone una decisione meramente generica se il danno è già escluso

  • art. 2043 c.c.

    invocato per il danno da trascrizione della domanda giudiziale, ma la Corte conferma l'insussistenza del danno risarcibile

  • art. 278 c.p.c.

    la condanna generica è istituto applicabile quando il quantum debba essere ancora accertato, non quando il giudice abbia già escluso l'esistenza del danno

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, anche in presenza di soccombenza reciproca

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se non indica specificamente dove e come il fatto/processo rilevante sia stato trattato nei gradi di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di onere della prova, ma la censura è reputata meramente volta a una rivalutazione del merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'assunzione di fatti come pacifici, ma senza superare il divieto di rivalutazione del merito

  • art. 2902 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione agli effetti della revocatoria

  • art. 2910 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla tutela esecutiva del creditore

  • art. 2740 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per la garanzia patrimoniale generica

  • art. 483 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale insieme alle altre norme sulla tutela del creditore

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    previsto l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di rivalutazione del merito o delle prove; se la corte di merito ha compiuto un accertamento fattuale coerente, la censura è infondata o inammissibile.
  • La denuncia di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. è infondata quando il giudice di merito si limita a qualificare diversamente, in fatto e in diritto, la vicenda dedotta in giudizio, senza introdurre un petitum o una causa petendi nuovi.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria, la gratuità dell'atto e la conoscenza del pregiudizio sono accertamenti eminentemente fattuali; in cassazione non è possibile contestarli se la critica mira solo a un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • La responsabilità aggravata e il risarcimento del danno da attività processuale richiedono una valutazione ancorata all'esito concreto del thema decidendum e alla prova del danno; il giudice può escluderli direttamente se ritiene insussistente il pregiudizio, senza limitarsi a una condanna generica.
  • La compensazione delle spese processuali resta una valutazione discrezionale del giudice di merito, specie in presenza di soccombenza reciproca o di esito complessivamente prevalente in favore di una parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTransazioneInadempimentoSeparazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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