Sentenza n. 224/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza n. 233/2024 resa dal Tribunale Amministrativo per la regione Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. II, con la quale è stato respinto il ricorso n. 1899/2022 R. G., proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento: - dell'ordinanza n. 201 dell’11 ottobre 2022 (prot. n. 43728 e 43729 dell’11 ottobre 2022), resa dal Dirigente del V Settore Recupero Urbanistico – Servizio Repressione Abusivismo Edilizio del Comune di San Giovanni La Punta, avente ad oggetto «Accertamento di inottemperanza. Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune e immissione in possesso di opere abusive eseguite nell'immobile sito in questa via Imperia n. 10»; - dell’eventuale verbale di accertamento dell'inottemperanza, reso successivamente alla pubblicazione della sentenza resa dal CGARS n. 839/2022 del 17 luglio 2022, nel giudizio iscritto al R.g. n 21/2022, ove esistente; - in via meramente prudenziale, della nota interna prot. n. 10/ST/PM del 14 gennaio 2020, resa dal 7^ Settore Polizia Locale -Servizi Territoriali Controllo Abusivismo e Pubblicità del Comune di San Giovanni La Punta, non notificata ai ricorrenti ma trasmessa al V Settore del Comune di San Giovanni La Punta, richiamata solo per relationem nel predetto provvedimento; - in via prudenziale, per motivi sopravvenuti, della nota prot. n. 95/ST/PM del 24 aprile 2019 resa dal Comando Polizia Municipale Servizi Territoriali del Comune di San Giovanni La Punta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro l’accertamento di inottemperanza e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, dell’area di sedime e di un’ulteriore area di circa 600 mq
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado deducendo, in sintesi: erronea equiparazione tra ordinanza di demolizione e provvedimento di acquisizione gratuita quanto alla natura vincolata e all’obbligo di motivazione; violazione dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, poiché l’acquisizione dell’area ulteriore rispetto al sedime richiederebbe una specifica motivazione sulla necessità dell’acquisizione, sulle finalità urbanistico-edilizie e sull’estensione dell’area; motivazione apparente o insufficiente della sentenza; omessa individuazione dell’area ulteriore già nell’ordinanza di demolizione; mancata riassegnazione del termine di 90 giorni dopo la cessazione delle sospensioni cautelari; assenza o insufficienza di un nuovo accertamento formale dell’inottemperanza; difetto di istruttoria e arbitrarietà nella determinazione della superficie e del volume delle opere abusive e dell’area da acquisire; illegittima inclusione di un rustico non contemplato dall’ordine di demolizione. Il provvedimento comunale aveva acquisito, oltre all’area di sedime indicata in circa 210 mq, un’area ulteriore di circa 600 mq applicando il criterio di un metro quadrato per ogni metro cubo di volume abusivo, senza esplicitare le opere urbanistico-edilizie necessarie che avrebbero dovuto occupare tale area.
La decisione
Il CGARS ha ritenuto l’appello parzialmente fondato. Ha accolto i primi tre motivi, il sesto e il settimo, rilevando che il TAR aveva erroneamente riferito al provvedimento di acquisizione gratuita la giurisprudenza relativa alla natura vincolata dell’ordinanza di demolizione. L’acquisizione dell’opera abusiva e dell’area di sedime è automatica e dovuta, una volta accertata l’inottemperanza e decorso il termine di 90 giorni; per tali beni non è necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico. Diversamente, l’acquisizione di un’area ulteriore rispetto al sedime non è automatica: deve essere adeguatamente motivata quanto alle ragioni giuridico-fattuali, alle finalità dell’acquisizione, alle opere necessarie in funzione urbanistico-edilizia e alla precisa estensione dell’area. Nel caso concreto, il provvedimento comunale indicava soltanto il criterio aritmetico di un metro quadrato per ogni metro cubo di volume abusivo, senza indicare le opere destinate a occupare l’area ulteriore di 600 mq; la censura è stata quindi accolta. Il Collegio ha invece respinto le doglianze relative alla necessità di riassegnare integralmente il termine di 90 giorni dopo la sospensione cautelare giudiziale. Ha distinto tale ipotesi da quella della presentazione di un’istanza di accertamento di conformità: mentre quest’ultima avvia un autonomo procedimento amministrativo e può rendere necessaria la riassegnazione del termine, la sospensione cautelare disposta dal giudice incide soltanto temporaneamente sull’efficacia dell’ordinanza. Alla cessazione della sospensione, il termine riprende a decorrere per la parte residua, senza necessità di nuova notificazione o di riassegnazione integrale dei 90 giorni. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La sentenza di primo grado è stata dunque riformata nei limiti dell’accoglimento; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e dell’area di sedime costituisce effetto dovuto, subordinato all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di 90 giorni. L’acquisizione di un’area ulteriore rispetto al sedime richiede invece una motivazione adeguata sulle ragioni, sulle finalità urbanistico-edilizie, sulle opere necessarie e sull’estensione dell’area.
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità introduce un autonomo procedimento amministrativo e, in caso di rigetto, può rendere necessaria la riassegnazione di un termine integrale di 90 giorni o comunque un atto che renda certa la nuova decorrenza; tale disciplina non si applica automaticamente alla sospensione cautelare giudiziale dell’ordine di demolizione.
È richiamato dagli appellanti in relazione alla dedotta insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado; il CGARS ha accolto le censure sostanziali riguardanti la motivazione dell’acquisizione dell’area ulteriore.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017
La giurisprudenza sull’ordinanza di demolizione, quale atto vincolato che non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico, non è automaticamente estensibile al distinto provvedimento di acquisizione gratuita dell’area ulteriore rispetto al sedime.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e dell’area di sedime, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, è un effetto dovuto e vincolato, subordinato all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e al decorso del termine di 90 giorni; non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico.
- L’acquisizione gratuita di un’area ulteriore rispetto al sedime dell’opera abusiva non opera automaticamente per effetto dell’inottemperanza. L’amministrazione deve indicare con precisione l’estensione dell’area e motivare le ragioni giuridico-fattuali, le finalità dell’acquisizione e le opere necessarie in funzione urbanistico-edilizia che giustificano la maggiore apprensione.
- Il mero ricorso a un criterio aritmetico, quale l’acquisizione di un metro quadrato per ogni metro cubo di volume abusivo, non è sufficiente a motivare l’acquisizione dell’area ulteriore se non è accompagnato dall’indicazione delle opere o delle esigenze urbanistico-edilizie che rendono necessaria quella specifica superficie.
- La sospensione cautelare giudiziale dell’ordinanza di demolizione determina una sospensione temporanea della sua efficacia, ma non avvia un nuovo procedimento amministrativo né impone, alla cessazione della sospensione, la riassegnazione integrale del termine di 90 giorni: il termine riprende a decorrere per la parte residua.
- La sospensione del termine conseguente alla presentazione di un’istanza di accertamento di conformità costituisce fattispecie distinta dalla sospensione cautelare giudiziale, poiché l’istanza di sanatoria apre un autonomo procedimento amministrativo e può rendere necessaria la riassegnazione di un nuovo termine pieno o un atto che chiarisca la nuova decorrenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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