Cassazione Civile, Ordinanza n. 00786/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione di categoria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte del Comune, della proroga di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative, richiesta dal concessionario in vista della scadenza del titolo. Il TAR aveva accolto il ricorso del concessionario; il Comune aveva quindi impugnato e, nel giudizio di appello amministrativo, erano intervenute varie associazioni di categoria a sostegno del concessionario. L’Adunanza plenaria aveva dichiarato inammissibili tutti gli interventi e aveva affermato l’incompatibilità delle proroghe automatiche con il diritto UE, disponendo la cessazione degli effetti delle concessioni oltre una certa data. Successivamente il Consiglio di Stato, applicando quei principi, aveva respinto la posizione favorevole al concessionario e confermato l’inammissibilità degli interventi. Le associazioni hanno proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., deducendo, da un lato, il diniego di giurisdizione per avere il Consiglio di Stato escluso in astratto la loro legittimazione a intervenire senza esaminare concretamente i rispettivi statuti e la titolarità di interessi collettivi rappresentati; dall’altro, l’eccesso di potere giurisdizionale per avere il giudice amministrativo travalicato i limiti esterni della giurisdizione, sostituendosi al legislatore e introducendo un termine transitorio diverso da quello normativo. È stata anche prospettata, in via subordinata, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 2, c.p.a., per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza del Consiglio di Stato avesse integrato un diniego o rifiuto di giurisdizione: il giudice amministrativo non si è limitato a un error in procedendo, ma ha negato in astratto la tutelabilità giurisdizionale degli interessi collettivi fatti valere dalle associazioni, senza una verifica concreta degli statuti e delle condizioni di ammissibilità dell’intervento. Sono rimasti assorbiti il profilo di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 2, c.p.a. e le ulteriori censure sul merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Consiglio di Stato, affinché riesamini la questione alla luce dei principi affermati.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione; il vizio di diniego o rifiuto di giurisdizione è deducibile se il giudice amministrativo nega in astratto la tutelabilità della posizione sostanziale azionata.
art. 99, comma 2, cod. proc. amm.
è richiamato quale norma che consente il deferimento d’ufficio all’Adunanza plenaria; la relativa questione di legittimità costituzionale è stata però assorbita.
art. 49 TFUE
richiamato dall’Adunanza plenaria nella ricostruzione del contrasto tra proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime e diritto UE.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
richiamato dall’Adunanza plenaria quale parametro eurounitario incompatibile con le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime.
costituisce il fondamento del ricorso alle Sezioni Unite per motivi inerenti alla giurisdizione.
artt. 3, 24 e 111 Cost.
richiamati solo ai fini della questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 2, c.p.a., rimasta assorbita.
Massime di principio
- La legittimazione a ricorrere per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. spetta anche all’interventore adesivo che sia stato estromesso dal giudice amministrativo con una decisione che incida direttamente sulla sua posizione processuale e sostanziale.
- Il diniego di giurisdizione ricorre quando il giudice amministrativo, invece di verificare in concreto i presupposti della legittimazione o dell’intervento, neghi in astratto la tutelabilità della situazione sostanziale dedotta, degradandola a interesse di fatto non giustiziabile.
- Per gli enti esponenziali di interessi collettivi, l’ammissibilità dell’intervento nel processo amministrativo richiede una verifica concreta della corrispondenza tra provvedimento impugnato, finalità statutarie, rappresentatività dell’ente e assenza di conflitti interni; non è sufficiente un’affermazione apodittica di estraneità.
- Quando l’interesse fatto valere è qualificabile come interesse legittimo collettivo, il giudice amministrativo ha il dovere di esercitare la giurisdizione; il rifiuto di farlo integra un vizio denunciabile innanzi alle Sezioni Unite.
- Non è necessario che il giudice amministrativo dichiari espressamente il difetto di tutela: le Sezioni Unite verificano in concreto se la motivazione adottata produca l’effetto sostanziale di negare la giustiziabilità della posizione azionata.
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