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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19254/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un fatto di detenzione/cessione di sostanza stupefacente commesso a Palermo il 2 maggio 2023, deducendo due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha rilevato che il primo motivo introduceva per la prima volta in cassazione una questione non devoluta in appello, mentre il secondo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e riproponeva doglianze già esaminate, risultando comunque infondato anche quanto al trattamento sanzionatorio, che la Corte territoriale aveva motivato richiamando la rilevanza e abitualità della condotta, la considerevole quantità di stupefacente e il contesto di spaccio organizzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 perché proposto solo in sede di legittimità e non devoluto con specifico motivo in appello, con conseguente formazione del giudicato sul punto della sentenza di primo grado. Ha ritenuto non consentito il motivo sulle attenuanti generiche perché meramente reiterativo di censure già vagliate dal giudice di appello e privo di effettivo confronto con la motivazione resa; inoltre, ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione del diniego delle attenuanti, fondata su elementi negativi desunti dalla gravità, dall'abitualità della condotta e dal quadro di inserimento nello spaccio. A seguito dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice applicata per la condanna confermata in appello, relativa al reato in materia di stupefacenti contestato all'imputato.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    invocato dal ricorrente per la riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità, ma la questione è stata ritenuta inammissibile perché non dedotta in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato dal ricorrente per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto il diniego sorretto da motivazione congrua e non illogica.

  • art. 591 c.p.p.

    evocato implicitamente dalla Corte per affermare l'inammissibilità dei motivi non devoluti in appello o non consentiti in cassazione.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esonerata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che investa statuizioni della sentenza di primo grado non specificamente devolute al giudice di appello, poiché su tali punti si forma il giudicato interno.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a reiterare censure già esaminate dal giudice di appello, ma deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata, evidenziandone specifici vizi logici o giuridici.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua, non manifestamente illogica e fondata su elementi concreti quali la gravità del fatto, l'abitualità della condotta e il contesto criminoso.
  • La valutazione circa la lieve entità del fatto in materia di stupefacenti non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non è stata oggetto di specifica devoluzione in appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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