Cassazione Penale, Sentenza n. 21502/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, lamentando: 1) la violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 2) il vizio di motivazione relativo alla mancata valutazione della richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile, in particolare per la totale assenza di motivazione della Corte di appello circa la richiesta del beneficio della non menzione. Non essendovi elementi utili per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha constatato che è decorso il termine massimo di prescrizione del reato (anni 7 e mesi 6) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
La norma identificava il reato per il quale l'imputato era stato giudicato in appello; la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito sulla colpevolezza ma ha disposto l'annullamento per estinzione del reato per prescrizione.
codice di procedura penale, art. 129, comma 2
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato l'assenza di elementi che consentissero una pronuncia ai sensi di tale norma (ovvero di decidere su questioni incidentali senza rinvio). In mancanza di tali elementi, la Corte ha proceduto a constatare l'estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- La mancata e totale motivazione di una richiesta formulata dalle parti (es. non menzione nel casellario) rende il motivo di cassazione ammissibile per vizio di motivazione.
- Se, in sede di cassazione, risulta che è decorso il termine di prescrizione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
- Le questioni inerenti benefici (non menzione, sospensione condizionale, causa di non punibilità per particolare tenuità) devono essere espressamente valutate e motivate dal giudice: l'omessa decisione su tali richieste può costituire motivo di annullamento o di accoglimento del ricorso per cassazione.
- Quando manca la possibilità di pronunciarsi ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la Corte deve verificare l'eventuale estinzione del reato e, se questa è accertata, procedere all'annullamento senza rinvio.
- Per chi si trovi in una situazione analoga è importante segnalare e documentare in modo chiaro richieste di benefici processuali o sostanziali e vigilare sulla motivazione della sentenza di merito; in caso di omessa valutazione, il ricorso per cassazione può ottenere revoca della decisione per prescrizione o per mancata valutazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21337/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21362/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21472/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21479/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21487/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21493/2024 del 30/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →