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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33645/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva ricevuto un avviso di accertamento per maggiori Ires, Irap, interessi e sanzioni per l'anno 2008. Il giudice di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere per annullamento in autotutela dell'atto, ma aveva liquidato le spese in misura contenuta, richiamando la serialità di ricorsi relativi a diverse annualità. La società aveva appellato solo la statuizione sulle spese, contestando: l'erronea individuazione dello scaglione tariffario, il criterio della serialità usato per ridurre i compensi, l'omessa liquidazione della fase cautelare nonostante la domanda cautelare e il decreto presidenziale, e l'omessa liquidazione della fase di trattazione/istruttoria. La CTR aveva accolto solo in parte, rideterminando le spese di primo grado in misura prossima ai minimi e compensando le spese del grado di appello. In cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e dei parametri del D.M. 55/2014, sostenendo l'erroneità della quantificazione, la mancata liquidazione di fasi processuali dovute e l'illegittima compensazione delle spese del secondo grado per asserita soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alla mancata liquidazione dei compensi per la fase cautelare e per la fase di trattazione/istruttoria, ritenendo invece inammissibile la censura sul valore della lite ai fini dello scaglione tariffario e non fondata la doglianza sulla rideterminazione delle spese in base alla serialità dei ricorsi. Ha inoltre accolto il secondo motivo, censurando la compensazione delle spese del giudizio di appello: l'accoglimento parziale del solo motivo sulla liquidazione delle spese non integra soccombenza reciproca. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nella regolazione delle spese

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro generale di soccombenza nella liquidazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla norma; l'accoglimento parziale di una domanda unica non integra di per sé soccombenza reciproca

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    disciplina la regolazione delle spese nel processo tributario, incluse quelle della fase cautelare e i presupposti della compensazione

  • art. 15, comma 2-quater, d.lgs. n. 546/1992

    le spese della fase cautelare vanno decise con l'ordinanza che definisce tale fase e la relativa statuizione conserva efficacia fino al merito, salvo diversa espressa statuizione

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    la liquidazione del compenso segue i valori medi della tabella, aumentabili o diminuibili entro i limiti previsti; la fase istruttoria/trattazione rileva quando effettivamente svolta

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    rileva per l'individuazione del valore della controversia e dello scaglione tariffario

  • D.M. n. 55/2014

    i minimi e massimi si determinano applicando le percentuali di scostamento previste dall'art. 4; il giudice non deve motivare specificamente se resta entro i limiti tariffari

  • D.M. 37/2018

    richiamato tra le norme violate nella censura sulla liquidazione delle spese

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese processuali secondo il D.M. n. 55/2014, il giudice deve muoversi entro il perimetro dei valori medi e degli scostamenti consentiti; se resta tra minimo e massimo tariffario, non è tenuto a una motivazione analitica sull'importo, salvo ulteriori scostamenti.
  • La fase cautelare nel processo tributario ha una autonoma regolazione delle spese: queste vanno liquidate con il provvedimento che decide sull'istanza cautelare e non possono considerarsi automaticamente compensate solo perché la sentenza di merito non rechi una specifica statuizione diversa.
  • Ai fini dei compensi professionali, la fase istruttoria/trattazione è dovuta quando la fase è stata effettivamente svolta; il relativo compenso è unitario e non richiede necessariamente lo svolgimento di attività istruttorie in senso stretto, essendo sufficiente la trattazione della causa.
  • L'accoglimento parziale di un'unica domanda o di una censura unica non integra, di regola, soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese; la compensazione richiede i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. e non può essere disposta automaticamente.
  • La serialità di più ricorsi su annualità diverse, se afferenti a questioni sostanzialmente identiche e derivanti dallo stesso processo verbale, può essere valorizzata dal giudice nella liquidazione delle spese entro i limiti tariffari, purché il relativo apprezzamento sia motivato e non oltrepassi i criteri normativi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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