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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26673/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L'indagato era sottoposto a sequestro probatorio eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria e poi convalidato dal pubblico ministero, nell'ambito di un procedimento per furto e possesso di strumenti atti allo scasso. Il sequestro aveva riguardato, oltre ad altri effetti, anche tre telefoni cellulari rinvenuti nella disponibilità dell'indagato. Il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di riesame ritenendo sufficiente il fumus del reato e la finalità probatoria, individuata nell'esigenza di accertare provenienza e titolo di detenzione dei telefoni. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge ai sensi dell'art. 253 c.p.p., sostenendo che i telefoni non costituivano corpo del reato né cosa pertinente al reato e che il provvedimento era carente sotto il profilo della proporzionalità e adeguatezza, soprattutto perché il sequestro di dispositivi digitali richiede una motivazione specifica sulle ragioni dell'apprensione, sui criteri di selezione dei dati e sull'eventuale delimitazione temporale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente ai telefoni cellulari. Ha censurato l'ordinanza del riesame e il decreto di convalida perché privi di una motivazione specifica sulla qualificazione dei telefoni come corpo del reato o cosa pertinente al reato e, soprattutto, privi di una concreta giustificazione della finalità probatoria e delle modalità di selezione dei dati informatici. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida di sequestro limitatamente ai telefoni cellulari, disponendone la restituzione all'avente diritto.

Norme richiamate

  • art. 253 c.p.p.

    Il sequestro probatorio, anche quando riguarda cose qualificabili come corpo del reato o cosa pertinente al reato, richiede una motivazione specifica sulla finalità probatoria perseguita e sulla riconducibilità del bene al reato; la motivazione deve essere tanto più puntuale quanto più il nesso tra bene e reato è indiretto.

  • art. 626 c.p.p.

    È richiamato per la comunicazione immediata del provvedimento alla cancelleria per le conseguenti incombenze.

  • art. 42 Cost.

    È richiamato come parametro di tutela del diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, inciso dal sequestro probatorio.

  • art. 1 del Prot. n. 1 addizionale alla CEDU

    È richiamato come parametro convenzionale di tutela del diritto di proprietà, da bilanciare con le esigenze investigative.

  • artt. 110, 624-bis e 707 c.p.

    Sono richiamati nel decreto di convalida per descrivere l'ipotesi di reato e il fumus alla base del sequestro.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida del sequestro, deve contenere una motivazione specifica sulla finalità dell'apprensione, anche quando il bene sequestrato sia qualificabile come corpo del reato o cosa pertinente al reato; la motivazione non può risolversi in formule di stile.
  • Quando il sequestro ha ad oggetto dispositivi informatici o telematici, il principio di proporzionalità impone di indicare, in modo concreto, le ragioni dell'apprensione integrale oppure i criteri di selezione dei dati da estrarre, con eventuale delimitazione temporale dei contenuti rilevanti.
  • Il requisito di proporzionalità del sequestro probatorio include quello di residualità: la misura può essere adottata solo se il medesimo risultato non è conseguibile con modalità meno afflittive per il diritto alla riservatezza e alla disponibilità dei beni.
  • La motivazione sul sequestro di telefoni cellulari deve essere particolarmente rigorosa quando il fatto contestato ha ad oggetto beni materiali diversi dai dati contenuti nei dispositivi, perché l'acquisizione indiscriminata dei dati digitali rischia di trasformare la misura in uno strumento esplorativo.
  • L'assenza di motivazione specifica sulla qualificazione del bene e sulla finalità probatoria del sequestro impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento limitatamente ai beni indebitamente vincolati, con restituzione all'avente diritto.

Come è indicizzato

MaterieSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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