Ordinanza n. 217/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l’annullamento ovvero la riforma dell’ordinanza del T.a.r. Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I, 18 dicembre 2025 n. 568, che ha accolto l’istanza cautelare contestuale al ricorso n. 1198/2025 R.G. proposto per l’annullamento: del provvedimento 9 settembre 2025 n.218, conosciuto in data imprecisata, con il quale il Dirigente della Sezione transizione energetica della Regione Puglia ha rilasciato alla Sorgenia Libeccio S.r.l. autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, della potenza di 36 MW, da realizzarsi in Comune di Guagnano (Le), con sistema di accumulo da 18 MW nel Comune di Erchie (Br) e opere connesse; e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguenziale, in particolare: dei verbali della Conferenza di servizi 24 marzo 2025 e precedenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva sospeso cautelarmente l'autorizzazione unica regionale per un impianto eolico con sistema di accumulo e opere connesse
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva accolto la domanda cautelare proposta dal Comune di Guagnano contro l'autorizzazione unica regionale del 9 settembre 2025 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico da 36 MW, composto da sei rotori, con sistema di accumulo da 18 MW e opere connesse. L'appellante ha contestato la valutazione del TAR secondo cui il provvedimento autorizzatorio non avrebbe adeguatamente spiegato per quali ragioni i pareri contrari, in particolare quello della struttura regionale paesaggistica, fossero recessivi rispetto ai pareri favorevoli di altre autorità, né avrebbe svolto un'istruttoria sufficiente a superare i dissensi degli enti locali. Ha inoltre dedotto l'assenza di un pericolo di danno imminente, poiché doveva ancora essere svolta la verifica di ottemperanza alle condizioni della VIA ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 152/2006. Il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello; la Regione Puglia ne ha chiesto l'accoglimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado. In primo luogo, ha rilevato che la VIA positiva rilasciata dal Consiglio dei Ministri il 23 giugno 2023 non risultava impugnata; ciò ha fatto dubitare dell'ammissibilità stessa del ricorso di primo grado, alla luce di un precedente della Sezione. In secondo luogo, ha ritenuto che il parere negativo della struttura regionale competente in materia di paesaggio risultasse motivatamente superato, contrariamente a quanto affermato dal TAR. Infine, quanto al periculum in mora, ha valorizzato la dichiarazione resa a verbale dalla società, secondo cui i lavori non sarebbero iniziati prima della decisione di merito del TAR, fissata per il 22 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.
La società ha richiamato la verifica di ottemperanza alle condizioni della VIA quale adempimento ancora necessario prima dell'avvio dei lavori; tale circostanza è stata considerata anche ai fini della valutazione del periculum in mora.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una VIA positiva può porre in dubbio l'ammissibilità dell'impugnazione successiva dell'autorizzazione unica, quando le censure contro quest'ultima presuppongano o investano profili già definiti dalla VIA.
- In sede cautelare, il parere negativo di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica non impone necessariamente la sospensione dell'autorizzazione unica se dagli atti risulta che il dissenso è stato motivatamente superato nel procedimento autorizzatorio.
- Ai fini del periculum in mora, l'impegno formalmente assunto in udienza dal titolare dell'autorizzazione a non iniziare i lavori prima della decisione di merito può escludere l'urgenza cautelare, in particolare quando la decisione di merito sia prossima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 75/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 76/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 77/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 78/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 80/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 81/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →