Cassazione Penale, Sentenza n. 29824/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame con quattro motivi: (1) errata qualificazione del fatto perché gli uccelli erano custoditi in area recintata e non destinati alla migrazione; (2) difetto del periculum in mora, cioè mancanza del requisito del pericolo relativo al sequestro preventivo; (3) violazione dell'art. 321, comma 3-ter, c.p.p. per ritardo nella notifica del provvedimento di convalida (notificato a distanza di circa 40 giorni); (4) la tarpatura delle ali sarebbe assimilabile a un banale accorciamento cheratinico (come il taglio delle unghie di un gatto), non doloroso né dannoso perché riguarda tessuto non vascolarizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla forma, ha ritenuto che il ritardo nella notifica previsto dall'art. 321, comma 3-ter, c.p.p. non determina nullità né inefficacia del provvedimento di convalida (salvo casi di sequestro d'urgenza con violazione dei termini previsti), e il ricorrente non ha dimostrato pregiudizio, per cui il terzo motivo è infondato. Quanto al fumus del reato (primo e quarto motivo), la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame, che, sulla base delle risultanze veterinarie, ha accertato che la recisione delle penne remiganti aveva prodotto l'impedimento totale del volo, rischio di lesioni epidermiche, sbilanciamento della deambulazione, predisposizione a patologie muscolo-scheletriche, cardiocircolatorie e respiratorie, e forte stress per gli animali; tali risultanze sono in linea con la giurisprudenza di legittimità che considera il piumaggio parte funzionale dell'animale e la tarpatura come lesione rientrante nell'art. 544-ter c.p. Il ricorrente non ha prodotto consulenze scientifiche a confutazione delle conclusioni veterinarie. Sul periculum (secondo motivo) la Corte ha ritenuto fondata la previsione di rischio di reiterazione della condotta (le penne ricrescono) e ha richiamato l'esistenza della confisca obbligatoria prevista dall'art. 544-sexies, a ulteriore motivo di giustificazione del sequestro preventivo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e al rimborso spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen.
La Corte interpreta che la notificazione "immediatamente" prevista dall'art. 321, comma 3-ter, non è sanzionata con la nullità del provvedimento di convalida; il ritardo può soltanto ritardare la decorrenza del termine di impugnazione e non determina di per sé l'inefficacia del decreto, salvo specifiche ipotesi di sequestro d'urgenza disciplinate dal comma 3-bis.
La norma sul maltrattamento di animali viene interpretata in senso estensivo: la tarpatura delle penne remiganti, idonea a impedire il volo e a procurare stress, lesioni e predisposizione a patologie, costituisce violazione dell'art. 544-ter (lesione, sevizie o trattamenti dannosi per la salute dell'animale).
Richiamata per evidenziare che il reato di cui all'art. 544-ter può comportare confisca obbligatoria; questo profilo rafforza la sussistenza del periculum e la finalità cautelare del sequestro preventivo.
Applicata per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in riferimento ai criteri per l'esclusione della condanna accessoria per inammissibilità del ricorso se non sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; tuttavia la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il ritardo nella notificazione dell'ordinanza di convalida del sequestro non determina automaticamente la nullità del provvedimento: la violazione incide prevalentemente sulla decorrenza del termine di impugnazione, salvo ipotesi specifiche di sequestro d'urgenza con violazione dei termini previsti dal codice.
- La tarpatura delle penne remiganti può integrare il reato di maltrattamento (art. 544-ter c.p.) quando l'operazione impedisce il volo, provoca stress, rischi di lesioni o predispone l'animale a patologie — il piumaggio è considerato parte funzionale dell'animale, non mero materiale cheratinico.
- In caso di contestazione di fattispecie tecnico-scientifiche (es. effetti della tarpatura), l'indagato deve proporre consulenze o prove scientifiche contrarie se vuole scalfire le risultanze veterinarie; semplici affermazioni alternative non sono sufficienti in sede di legittimità.
- Nel valutare il periculum per misure cautelari, la possibilità di reiterazione della condotta illecita (ad es. perché la penna ricresce) e la previsione di confisca obbligatoria sono elementi che giustificano il sequestro preventivo.
- La Corte di Cassazione, in sede di riesame di misure cautelari reali, non è chiamata a rinnovare la valutazione probatoria nel merito ma valuta la correttezza della motivazione e la sussistenza degli elementi richiesti per la cautela; censure meramente valutative dei fatti sono inammissibili in cassazione.
- La detenzione di uccelli in condizioni incompatibili con la loro natura, anche in cattività o in gabbia/recinti, può integrare il reato previsto dall'art. 544-ter e non la mera contravvenzione dell'art. 727 quando le condizioni determinano sofferenze gravi o lesioni.
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