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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16339/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania in sede di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che: il Tribunale si era limitato ad elencare circostanze senza fornire i requisiti minimi di prova dei gravi indizi; le intercettazioni sono equivoche e suscettibili di interpretazioni alternative; i contatti con il cosiddetto Buzzone deriverebbero da un rapporto personale (figlioccio di cresima) e non dimostrerebbero la partecipazione all'associazione ovvero l'affectio societatis; la cessione di singole dosi non dimostrerebbe un contributo consapevole al sodalizio; mancherebbero esigenze cautelari attuali, essendo il soggetto incensurato e sussistendo un periodo di tempo silente dall'ottobre 2023; infine si richiedeva misura meno afflittiva come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche, incapaci di confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo del Tribunale di Catania. Il provvedimento impugnato era analitico nel ricostruire il quadro indiziario (partecipazione all'associazione di tipo armato, ruolo di pusher addetto alle consegne e alla contabilità), valorizzando intercettazioni, videoriprese e riscontri esterni, e motivava le esigenze cautelari richiamando la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e il sequestro di 47,38 grammi di cocaina, bilancino e materiale per il confezionamento trovato alla notifica/perquisizione del 25 novembre 2025. Le osservazioni difensive sono state considerate mere alternative di valutazione non idonee in sede di legittimità. È stata altresì respinta la richiesta di misura meno afflittiva, con la motivazione che i domiciliari e il controllo elettronico non sarebbero idonei a neutralizzare il rischio di reiterazione o la protrazione dei collegamenti associativi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; è disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma che disciplina i delitti relativi alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti; richiamata in quanto capo di imputazione per le condotte di detenzione e cessione di droga.

  • D.P.R. 309/1990, art. 74

    Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; in presenza di tale contestazione opera la presunzione di necessità della custodia cautelare ai sensi dell'art. 275 c.p.p., valorizzata dal Tribunale per giustificare la carcerazione.

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Richiamato quale riferimento al tipo di giudizio (giudizio di riesame) e ai limiti del giudizio in sede di riesame cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Citata per la duplice presunzione legale: sussistenza delle esigenze cautelari e idoneità della custodia in carcere quando è contestato il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990; il Tribunale ha ritenuto che tale presunzione non fosse superata nel caso concreto.

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c

    Richiamato per il vizio di aspecificità: il ricorso è inammissibile se le doglianze non si confrontano puntualmente con le motivazioni della decisione impugnata.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Indica i limiti dell'esame di legittimità (verifica della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione); la Corte ha precisato che non compete rivalutare il merito cautelare.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale per la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario degli atti necessari a seguito del provvedimento della Corte; la Corte ha disposto l'invio della copia del provvedimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in riferimento al principio sulla determinazione delle spese e sanzioni processuali; la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione avverso misure cautelari è fondamentale contestare specifiche fratture logiche o omissioni nella motivazione del giudice di merito; contestazioni meramente alternative o interpretazioni diverse dei medesimi elementi sono inammissibili.
  • Quando è contestato il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 il giudice può fare ricorso alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.; per superarla l'indagato deve offrire elementi concreti e puntuali che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari o l'inesistenza dell'idoneità della custodia in carcere.
  • Intercettazioni, videoriprese e riscontri materiali (sequestro di sostanze, strumenti per il confezionamento) acquisiti anche al momento dell'esecuzione della misura possono comprovare la persistenza dell'attività illecita e l'attualità del pericolo di reiterazione.
  • La mera indicazione dello stato di incensuratezza o di periodi di apparente inattività non è sufficiente a escludere la necessità della custodia se esistono riscontri che indicano prosecuzione dell'attività delittuosa.
  • Le richieste di misure meno afflittive (domiciliari o controllo elettronico) devono dimostrare in modo specifico perché tali misure sarebbero idonee a prevenire la reiterazione o a interrompere i collegamenti associativi; il controllo elettronico è principalmente idoneo a prevenire la fuga ma non necessariamente il rischio di reiterazione.

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