Ordinanza n. 2931/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro rilasciato dalla Prefettura di Roma
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto. Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha esaminato le censure dedotte alla luce delle risultanze istruttorie. Il principale profilo sostanziale riguarda l'insufficienza e l'approssimazione dell'asseverazione presentata ai sensi dell'art. 44 del d.l. n. 73/2022: l'asseverazione riportava dati economici non riscontrati nelle verifiche svolte presso le amministrazioni competenti sui bilanci relativi alle annualità esaminate, con conseguente contestazione dell'effettivo possesso del requisito economico.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare perché, allo stato degli atti e con il sommario esame proprio della fase incidentale, non ha ravvisato sufficienti profili di fondatezza nelle censure. In particolare, ha ritenuto che l'asseverazione fosse insufficiente e approssimativa e che i dati economici da essa indicati non trovassero riscontro nelle verifiche amministrative sui bilanci, sicché non risultava attestato il possesso del requisito economico richiesto. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta.
Rileva quale base normativa dell'asseverazione relativa al requisito economico; il giudice ha ritenuto insufficiente e approssimativa l'asseverazione prodotta, anche perché i dati indicati non risultavano confermati dalle verifiche sui bilanci.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, alla luce delle risultanze istruttorie e del sommario esame degli atti, non emergano sufficienti profili di fondatezza delle censure dedotte.
- Un'asseverazione diretta ad attestare il possesso di un requisito economico non è sufficiente quando presenti dati approssimativi o non trovi riscontro nelle verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti sulla documentazione contabile relativa alle annualità esaminate.
- La mancanza di un riscontro attendibile tra i dati economici asseverati e i bilanci verificati dall'amministrazione impedisce di ritenere dimostrato il possesso del requisito economico rilevante ai fini del rilascio o della conservazione del nulla osta.
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