Cassazione Civile, Ordinanza n. 11722/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia riguarda il saldo di un conto corrente bancario intestato a una società di persone cessata. In primo grado era stata accolta l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il pagamento del saldo del conto, ritenendosi non tempestivamente prodotto il contratto e venivano eliminate alcune poste, con condanna della banca verso la correntista per un saldo a favore di quest’ultima. In appello la banca, poi divenuta cessione del credito in capo a IFIS NPL s.p.a., ha ottenuto una riforma parziale: la Corte territoriale ha ritenuto ritualmente prodotto il contratto, ha espunto solo le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, spese di tenuta conto e interessi anatocistici, e ha condannato la società debitrice al pagamento di un importo residuo. I ricorrenti principali hanno denunciato: 1) violazione dell’art. 132 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 2697 c.c. e 112, 115, 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nella quantificazione del saldo, avrebbe già accertato importi indebiti superiori e avrebbe trascurato una statuizione di primo grado relativa a una somma ritenuta frutto di interessi usurari, asseritamente non impugnata e quindi coperta da giudicato; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio motivazionale in punto di compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi. La resistente, con ricorso incidentale, ha dedotto la violazione dell’art. 1283 c.c., contestando la declaratoria di anatocismo e sostenendo che, in presenza di apertura di credito in conto corrente, l’addebito periodico degli interessi costituirebbe pagamento e trasformerebbe gli interessi in capitale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile, quanto al preteso giudicato interno, la censura dei ricorrenti principali perché non autosufficiente: non erano stati indicati in modo specifico il contenuto e i passaggi dell’atto di appello necessari a verificare la formazione del giudicato sulla somma asseritamente non devoluta. Ha poi giudicato infondate le ulteriori doglianze del ricorso principale, perché dirette in sostanza a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e del saldo del conto, attività riservata al giudice di merito, oltre a non emergere alcuna reale contraddizione della motivazione. È stata inoltre confermata la compensazione integrale delle spese, ritenuta compatibile con la soccombenza reciproca e con l’esito complessivo della lite, tenendo conto che nel monitorio il giudizio è unitario e che l’accoglimento è stato solo parziale. Anche il motivo incidentale è stato rigettato: l’addebito periodico degli interessi in conto corrente, pur potendo integrare un pagamento, non elide il divieto di anatocismo, poiché gli interessi non possono produrre a loro volta interessi in assenza dei presupposti di legge. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di ricorrenti principali e incidentale.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, c.p.c.
mancanza di motivazione o motivazione insufficiente erronea e contraddittoria
La censura di motivazione deve essere formulata nei limiti consentiti e non può tradursi in una generica critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
Richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio, ma la doglianza è stata reputata inammissibile o comunque non idonea a scalfire l’accertamento di merito.
Invocato in relazione al preteso giudicato interno e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la doglianza si è risolta in una contestazione del merito probatorio.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non consente un riesame del merito se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto ritualmente.
Il regolamento delle spese va effettuato in base all’esito complessivo della lite; la compensazione è compatibile con l’accoglimento solo parziale della pretesa.
La compensazione integrale delle spese è stata ritenuta legittima in presenza di soccombenza reciproca e di esito non integralmente vittorioso di entrambe le parti.
Il divieto di anatocismo impedisce che gli interessi addebitati e pagati producano a loro volta interessi, anche se l’addebito periodico avviene nell’ambito di un’apertura di credito in conto corrente.
Richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
Accertati i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di un giudicato interno richiede un’assoluta specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i passaggi dell’appello da cui risulti la mancata devoluzione della questione, altrimenti la censura è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: le doglianze che mirano solo a rimettere in discussione la valutazione delle prove o il calcolo del saldo effettuato dal giudice di merito sono inammissibili, salvo un rituale vizio motivazionale ancorato a un fatto storico decisivo omesso.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il procedimento va considerato unitariamente; la regolazione delle spese deve tenere conto dell’esito complessivo della lite e può essere compensata integralmente quando la pretesa originaria sia stata accolta solo parzialmente e ricorra soccombenza reciproca.
- Il divieto di anatocismo opera anche nei rapporti di conto corrente bancario con apertura di credito: il fatto che gli interessi siano periodicamente addebitati e qualificabili come pagamenti non comporta che essi possano produrre automaticamente ulteriori interessi in assenza dei presupposti legali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11706/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11708/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11709/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11713/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11714/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11715/2024 del 02/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →