Sentenza del 28/11/2018 n. 715 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Decorrenza effetti sull'ICI degli aggiornamenti catastali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTP di Ancona che aveva annullato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005, ritenendo che l'immobile fosse ancora esente perché originariamente accatastato in categoria E4. Secondo l'appellante, l'avviso non riguardava un'area scoperta, ma un fabbricato commerciale accatastato in categoria D8, derivante dalla riclassificazione richiesta ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337, della legge n. 311/2004. La questione principale riguardava la decorrenza degli effetti fiscali della nuova rendita catastale: il contribuente sosteneva che l'ICI fosse dovuta soltanto dall'anno successivo alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale del 16 giugno 2008, mentre il Comune sosteneva che gli effetti decorressero dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui doveva riferirsi la mancata denuncia catastale, individuata nel 23 giugno 1993, data del contratto di locazione che aveva evidenziato la diversa destinazione dell'immobile.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune, rilevando che solo la porzione destinata al mercato ortofrutticolo poteva legittimamente mantenere la categoria E4 esente, mentre la restante parte, avente diversa utilizzazione, doveva essere classificata diversamente. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 1, comma 337, della legge n. 311/2004, la nuova rendita catastale produce effetti fiscali dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale. Poiché tale data è stata individuata nel 23 giugno 1993, la riclassificazione ha prodotto effetti dal 1° gennaio 1994, rendendo dovuta l'ICI anche per l'anno 2005. L'avviso di accertamento ICI n. 16620, pari a euro 5.454,00 comprese le sanzioni, è stato quindi dichiarato legittimo. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 336
"sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali"
Consente al Comune di segnalare al proprietario la necessità di presentare atti di aggiornamento catastale quando la situazione reale dell'immobile non è più coerente con la categoria catastale attribuita.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 337
"la nuova rendita catastale produce effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale"
La nuova rendita non produce necessariamente effetti soltanto dalla data della sua iscrizione negli atti catastali o dalla presentazione della denuncia. In caso di omessa o tardiva denuncia, gli effetti fiscali possono retroagire al 1° gennaio dell'anno successivo alla data in cui l'aggiornamento avrebbe dovuto essere presentato.
Normativa ICI sull'esenzione degli immobili in categoria catastale E4
L'esenzione ICI collegata alla categoria E4 opera solo per gli immobili o le porzioni immobiliari che possiedono effettivamente i requisiti funzionali e catastali richiesti. Non può estendersi automaticamente a parti dell'immobile aventi una diversa destinazione d'uso.
Massime di principio
- Quando la situazione materiale o la destinazione d'uso di un immobile non è coerente con la categoria catastale, l'amministrazione può richiedere l'aggiornamento catastale e contestare le imposte locali sulla base della corretta classificazione.
- La decorrenza fiscale della nuova rendita può essere retroattiva: non coincide necessariamente con la data di presentazione della variazione o con quella di annotazione catastale, ma può decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'aggiornamento avrebbe dovuto essere denunciato.
- Le esenzioni fiscali collegate a una categoria catastale devono essere valutate in concreto e possono riguardare soltanto la porzione dell'immobile che conserva effettivamente i requisiti della categoria agevolata.
- In caso di errore del giudice di primo grado sull'identificazione del bene oggetto dell'accertamento, il giudice d'appello può riformare la decisione esaminando l'avviso e la documentazione catastale.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato su una riclassificazione catastale occorre dimostrare sia l'erroneità della riclassificazione o della decorrenza retroattiva, sia l'assenza dei presupposti di fatto che imponevano la denuncia catastale.
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