Cassazione Penale, Sentenza n. 12698/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riducendo la pena ma confermandone il resto. I motivi specifici erano: (1) vizio di motivazione per omissione: la Corte territoriale, pur essendo sollecitata in appello, non si era pronunciata sulla richiesta della difesa di far prevalere le circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti già riconosciute; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità nel calcolo della pena, con un percorso argomentativo confuso che aveva indicato due volte lo stesso reato (capo 3) come rilevante per fissare la pena base e per gli aumenti, e aveva operato un aumento della pena per il reato satellite del capo 3) (mesi dieci) superiore a quella fissata dal giudice di primo grado, configurando così una possibile reformatio in peius.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha ritenuto fondati entrambi i motivi, ha censurato l'omissione della Corte territoriale rispetto alla richiesta difensiva sulla prevalenza delle attenuanti generiche e ha ritenuto il calcolo della pena non lineare e contraddittorio, oltre ad aver rilevato la violazione del divieto di reformatio in peius. La sentenza impugnata è stata annullata soltanto sul punto del trattamento sanzionatorio e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio, sul solo punto della determinazione della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Norme richiamate
Richiamata in relazione al riconoscimento di circostanze aggravanti/attenuanti; la Corte ha rilevato l'omissione nell'esprimersi sulla comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti
Norma indicata tra i reati per i quali l'imputato era stato condannato; la decisione si concentra però sul trattamento sanzionatorio più che sulla ricostruzione del reato
Richiamati come norme relative a reati contestati (capo 2); la sentenza impugnata li include nel quadro delle contestazioni ma la cassazione ha contestato il modo in cui i giudici di merito hanno calcolato la pena complessiva
Indicato come capo di imputazione (capo 3); la Corte ha censurato il doppio riferimento a tale reato nel calcolo della pena e l'aumento a esso applicato in appello rispetto al primo grado
art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale presunta violazione di legge; la Corte ha ritenuto fondato il motivo attinente alla motivazione e alla correttezza procedurale del calcolo della pena
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)
Norme richiamate solo in relazione alla modalità con cui si è svolto il procedimento (udienza in camera di consiglio con le forme previste dal decreto e successive proroghe); non incidono sul merito della decisione
Massime di principio
- Il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi espressamente su tutte le richieste difensive rilevanti sollevate in appello; l'omissione di una decisione su una specifica istanza motivazionale costituisce vizio che può portare all'annullamento limitato della decisione
- Nella determinazione della pena per reati in continuazione il giudice deve esplicitare chiaramente quale sia il reato più grave considerato e seguire un percorso argomentativo coerente: i riferimenti ambigui o ripetuti allo stesso capo rendono il calcolo della pena annullabile
- È vietato aumentare la pena rispetto a quanto già deciso in primo grado (divieto di reformatio in peius) quando la nuova determinazione peggiori la posizione dell'imputato; tali aumenti costituiscono motivo di annullamento
- Se la motivazione del trattamento sanzionatorio risulta contraddittoria o illogica, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla quantificazione della pena e rinviare ad altra sezione per un nuovo giudizio sul punto
- Quando si contestano errori nel calcolo complessivo della pena, la parte appellante deve indicare chiaramente le incongruenze; la Corte di legittimità valuta sia la correttezza formale del ragionamento che l'effettiva applicazione dei criteri di comparazione tra aggravanti e attenuanti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12456/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12457/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12458/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12459/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12461/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12462/2024 del 27/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →