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Sentenza

Sentenza del 09/11/2021 n. 32973 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella esattoriale notificata il 06/11/2007 per il pagamento del contributo unificato di Euro 83,56; dedotti vizi formali della cartella e la tesi secondo cui il soggetto passivo del contributo è la parte sostanziale (il cliente), non il difensore. Problemi processuali riguardavano altresì la giurisdizione (giudice ordinario vs giudice tributario), la legittimazione passiva del concessionario, la competenza per valore e domande di ripetizione/ritorno dell'importo versato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare che il capo di domanda relativo alla qualificazione come opposizione agli atti esecutivi era coperto da giudicato in forza della sentenza delle Sezioni Unite n. 9840/2011, che aveva già escluso la giurisdizione del giudice ordinario sul profilo considerato e rimesso le parti al giudice tributario. Per tale ragione la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Per le particolarità processuali e perché la ricorrente si era rivolta al giudice ordinario, la Corte ha ritenuto congruo compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 1, n. 3, n. 4, n. 5

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'error in procedendo e ha cassato la sentenza impugnata sulla base di tali censure.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; nel processo è stata rilevante la distinzione tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione.

  • art. 615 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione; la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione è stata centrale per definire la giurisdizione competente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 2, comma 1; art. 19, comma 1, lett. d)

    Indica le materie di competenza del giudice tributario; è stato interpretato nel senso che le impugnazioni relative alla cartella di pagamento del contributo unificato rientrano nella giurisdizione tributaria.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la condanna alle spese e la loro liquidazione; la Corte ha comunque compensato le spese tra le parti per le peculiari vicende processuali.

  • art. 99, 100, 112 c.p.c.

    Previsioni procedurali richiamate dalla ricorrente in relazione alla qualificazione delle domande, alla legittimazione e alla ripetizione; la Cassazione ha però assorbito tali censure dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 276 c.p.c.

    Norma relativa all'ordine delle questioni da vagliare in appello e alla potestas iudicandi del giudice d'appello; richiamata dalla ricorrente per criticare l'attività decisoria della Corte d'appello.

  • Cass. Sez. U. n. 9840/2011

    sentenza formatasi nel medesimo giudizio

    Pronuncia delle Sezioni Unite che aveva già dichiarato la giurisdizione del giudice tributario sulla parte della domanda qualificabile come opposizione agli atti esecutivi; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale pronuncia avesse formato giudicato e quindi dovesse impedire alla Corte d'appello di dichiarare l'inammissibilità di quell'appello.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    citato nel motivo relativo alla liquidazione delle spese

    Riferimento normativo usato per contestare la corretta quantificazione delle spese di lite operate dalla Corte d'appello; la questione è stata assorbita dalla decisione di cassazione.

Massime di principio

  • Le impugnazioni relative a cartelle di pagamento per il contributo unificato rientrano, di regola, nella giurisdizione tributaria (D.Lgs. 546/1992); il giudice ordinario non è competente su tali profili.
  • Se in uno stesso giudizio si è già pronunciata una decisione delle Sezioni Unite che ha formato giudicato su una questione di giurisdizione, i giudici di merito successivi devono rispettare quel giudicato e non possono rimettere in discussione la stessa questione.
  • La questione della giurisdizione è primaria e assorbente: quando è stata già definita a favore di un giudice, questioni successive come la legittimazione passiva del concessionario e il merito della pretesa sono subordinate e non possono essere decidere in contrasto con la declaratoria di giurisdizione.
  • Se la parte si rivolge al giudice erroneo (es. giudice ordinario anziché tributario), ciò può comportare peculiari conseguenze processuali; la Corte, valutando la dinamica, può disporre la compensazione delle spese tra le parti anziché condannare la parte soccombente al pagamento delle spese.
  • In casi di piccole somme e contestazioni sulla competenza per valore (es. importi sotto la soglia di competenza del Tribunale), va valutata l'eccezione di incompetenza per valore favorevole al Giudice di Pace; tale eccezione, se rilevante, deve essere esaminata dal giudice competente.
  • La presenza di un versamento effettuato dal difensore per evitare esecuzioni non esonera dall'accertamento della titolarità dell'obbligazione tributaria: il soggetto passivo sostanziale rimane la parte assistita, e la domanda di ripetizione va valutata nel merito dal giudice competente.

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