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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10728/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un debitore ha proposto opposizione avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli dall'agente della riscossione, con riferimento a crediti iscritti a ruolo dall'ente previdenziale. Il giudice di primo grado ha qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l'ha rigettata nel merito. La corte d'appello ha poi dichiarato inammissibile l'appello del debitore, ritenendo che, secondo il principio dell'apparenza nell'individuazione del mezzo di impugnazione, la sentenza di primo grado fosse impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 615, 616 e 618-bis c.p.c., dell'art. 24 d.lgs. 46/1999 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che almeno alcuni motivi dell'opposizione avrebbero dovuto essere qualificati come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con conseguente ammissibilità dell'appello; 2) violazione degli artt. 50, 341 e 358 c.p.c. e del principio di translatio iudicii, assumendo che, anche se avesse errato nell'individuare il giudice dell'impugnazione, la corte d'appello avrebbe dovuto disporre la prosecuzione davanti al giudice competente anziché dichiarare l'inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi, perché la qualificazione dell'opposizione operata dal giudice di primo grado come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. era decisiva ai fini del mezzo di impugnazione esperibile; pertanto, anche se tale qualificazione fosse stata errata, la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. e non con appello. Ha inoltre escluso l'applicabilità della translatio iudicii, affermando che l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione determina una radicale e insanabile inammissibilità dell'impugnazione proposta davanti a un giudice funzionalmente incompetente per grado. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    La qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi incide sul mezzo di impugnazione esperibile contro la decisione di primo grado.

  • art. 615 c.p.c.

    La diversa qualificazione come opposizione all'esecuzione non è stata ritenuta decisiva, perché la censura non ha attaccato la qualificazione espressa dal giudice di primo grado.

  • art. 616 c.p.c.

    Richiamato solo dal ricorrente per sostenere la natura dell'opposizione e le conseguenze sul regime impugnatorio.

  • art. 618-bis c.p.c.

    Richiamato solo dal ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento della tesi difensiva.

  • art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'opposizione su crediti iscritti a ruolo, ma non decisiva ai fini dell'esito.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la reale ratio della decisione impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Se la sentenza di primo grado definisce un'opposizione qualificata come ex art. 617 c.p.c., il mezzo di impugnazione è il ricorso straordinario per cassazione, non l'appello.

  • art. 50 c.p.c.

    La Corte esclude che l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione imponga la translatio iudicii davanti al giudice competente.

  • art. 341 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuto utile a fondare la translatio iudicii.

  • art. 358 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non idoneo a superare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta al giudice sbagliato.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro del ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Base della declaratoria di inammissibilità del ricorso, per conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione, rileva la qualificazione dell'azione compiuta dal giudice che ha emesso la decisione impugnata, anche se tale qualificazione fosse errata, e non la diversa prospettazione delle parti.
  • Quando il giudice di primo grado qualifica espressamente un'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la sentenza conclusiva è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. e non con l'appello.
  • L'erronea proposizione dell'appello in luogo del ricorso per cassazione contro una sentenza non appellabile determina una inammissibilità radicale e insanabile, che non consente la translatio iudicii al giudice funzionalmente competente per grado.
  • Una censura che non aggredisca la reale ratio decidendi della decisione impugnata è inammissibile, anche se formalmente richiami norme astrattamente pertinenti.
  • La translatio iudicii non opera quando l'impugnazione sia proposta con un mezzo del tutto errato davanti a un giudice privo di competenza funzionale per grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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